Art. 52. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977 e alla legge regionale n. 10/1999 1. I commi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono numerati mediante numeri cardinali. 2. L'Art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Bilancio annuale di previsione). - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa. 3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale. 4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre. 5. Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. 6. Il bilancio annuale di previsione e' articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione. Le unita' previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. 7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unita' previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 8. Lo stato di previsione dell'entrata e' articolato per: a) centri di responsabilita', corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui e' affidata la relativa gestione; b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilita' speciali e per partite di giro; c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale); d) unita' previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volonta' di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana. 9. Lo stato di previsione della spesa e' articolato per: a) centri di responsabilita', corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui e' affidata la relativa gestione; b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilita' speciali e per partite di giro; c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni); d) unita' previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volonta' di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana. 10. Per ogni unita' previsionale di base del bilancio annuale di previsione sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilita' speciali o direttamente nella cassa regionale; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare o delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate nella cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa regionale. 11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 e', altresi', iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente, mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma e' iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 12. Formano oggetto di approvazione dell'assemblea regionale siciliana solo le previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c) del comma 10. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. 13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, e' data distinta indicazione: a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico); b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato). 14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati: 1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione; 2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; 3) l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti a carico della Regione. 15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione. 16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresi' indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, le unita' previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli). 19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica. 20. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il presidente della Regione e gli assessori secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. 21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'assessore competente, da comunicare,. anche con evidenze informatiche, all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' previsionali. 22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.". 3. L'Art. 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza per unita' previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni. 2. Il bilancio pluriennale e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo e' data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'Art. l. 3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico). 4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente e' integrato con gli effetti della legge finanziaria. 5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri. 6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate ne' ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed e' aggiornato annualmente". 4. L'Art. 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Relazione sulla situazione economica della Regione). - 1. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Governo regionale presenta all'assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica della Regione per l'anno precedente, contenente anche indicazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle leggi di spesa, con evidenziazione dei risultati conseguiti in termini finanziari ed economici e degli interventi ed opere in termini fisici realizzati.". 5. L'Art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi). - 1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regione nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Governo regionale presenta, altresi', entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi riferita rispettivamente all'esercizio precedente ed al primo semestre di quello in corso.". 6. L'Art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti). - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonche' i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa. 2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. La Regione ha facolta' di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi. 4. La Regione ha altresi' facolta', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorche' non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate. 5. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse. 6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi. 7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali". 7. Il sesto comma dell'Art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di piu' esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove cio' sia indispensabile per la continuita' dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessita' o la convenienza.". 8. L'ottavo comma dell'Art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa". 9. Il quarto comma dell'Art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente: 4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessita' di ulteriori formali provvedimenti di impegno". 10. Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresi' integrata e modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilita' generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, ove compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilita' delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate. 11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilita' applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilita' dello Stato e delle altre regioni, da approvarsi con proprio decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. 12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002. Per l'anno finanziario 2001, in considerazione della gestione provvisoria in corso autorizzata dalle relative leggi regionali, il bilancio previsionale della Regione e' ancora strutturato per capitoli e coincide con quello gestionale secondo la prevista classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici equiparati che rappresentano i centri di responsabilita), titoli, categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 gia' adottato dallo Stato) e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si applicano le dlisposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Possono essere istituite rubriche relative ad uffici speciali in relazione alle esigenze dell'amministrazione regionale. 13. All'Art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "bilancio pluriennale a legislazione vigente" sono aggiunte le parole "e programmatico". 14. La lettera c) del comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e' sostituita dalla seguente: "c) all'eventuale rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;". 15. Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e' cosi' sostituito: "3. I singoli rami dell'amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto, all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il loro avviso.".