Art. 53. Contabilita' economico-patrimoniale 1. Al comma 3 dell'Art. 52 della legge regionale l8 dicembre 2000, n. 26, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano gia' adottato la contabilita' economico-patrimoniale, ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come sostituito integralmente dall'Art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono autorizzate al mantenimento di essa in via definitiva ed esclusiva.".