Art. 6. Tassa per i rifiuti solidi urbani 1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non puo' superare la categoria iniziale delle relative tariffe. 2. L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 e' posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado.