Art. 6.
                  Tassa per i rifiuti solidi urbani
    1.  L'importo  della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di
istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non puo' superare
la categoria iniziale delle relative tariffe.
    2.  L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 e'
posto  a  carico  dei  comuni per quanto attiene alle scuole materne,
elementari  e  medie statali, ed alle province per quanto riguarda le
istituzioni  scolastiche  statali di istruzione secondaria di secondo
grado.