Art. 63. Utilizzazione personale RESAIS 1. La presidenza della Regione e' autorizzata ad avanzare richiesta alla RESAIS S.p.a. per continuare ad utilizzare personale della stessa societa', per le esigenze funzionali dei propri uffici, nei confronti del quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, salvo quanto disposto dall'Art. 4 della stessa n. 5 del 1999.