Art. 69. Acquisizione beni immobili 1. La Regione puo' acquisire i beni immobili di proprieta' delle societa' in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in liquidazione dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. 2. I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalita' istituzionali della Regione o degli enti dalla medesima controllati o dati in locazione ad imprenditori privati per finalita' produttive. 3. A fronte dell'acquisizione di cui al comma 1 gli enti economici regionali sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il valore della propria partecipazione nelle societa' controllate. 4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 243301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.