Art. 7. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di riscossione dei tributi erariali di pertinenza regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a stipulare con le agenzie fiscali delle entrate e delle dogane le occorrenti convenzioni. 2. Con le stesse convenzioni puo' essere affidata alle agenzie fiscali la gestione delle funzioni inerenti l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei tributi propri della Regione.