Art. 7.
      Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane
    1.  Per  la  gestione  delle funzioni esercitate dal dipartimento
delle  finanze  e  del  credito in materia di riscossione dei tributi
erariali  di  pertinenza  regionale,  l'assessore  regionale  per  il
bilancio  e  le  finanze  e'  autorizzato  a stipulare con le agenzie
fiscali delle entrate e delle dogane le occorrenti convenzioni.
    2.  Con  le  stesse convenzioni puo' essere affidata alle agenzie
fiscali  la  gestione  delle  funzioni  inerenti  l'accertamento,  la
riscossione ed il versamento dei tributi propri della Regione.