Art. 71. Collegamenti isole minori 1. In conformita' agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CE n. 3577192 del 7 dicembre 1992 e dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede alla individuazione della rete di servizi per il collegamento delle isole minori. Nelle more dei relativi adempimenti il piano per il servizio di collegamento marittimo delle isole minori relativo all'anno 2000, previsto dall'Art. 10 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, e' prorogato fino al 30 settembre 2001.