Art. 72.
                           Contributi ASI
    1.  Le  lettere  b)  e  d)  dell'Art.  29  della  legge regionale
4 gennaio  1984,  n.  1 e successive modifiche ed integrazioni', sono
cosi' sostituite:
      "b)   contributi   annui   per  spese  di  funzionamento  e  di
organizzazione  dei  consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla
base  dei  dati  risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli
organi  del  consorzio  e corredato del parere analitico del collegio
dei  revisori  in  misura  non  superiore al 90 per cento delle spese
correnti,  con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per
gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;
      d) contributi  per  spese  di  gestione diretta ed indiretta di
infrastrutture  e  di  servizi comuni nella misura massima del 50 per
cento  della  spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti
fruitori la restante parte.".