Art. 79.
                     Collegio revisori dei conti
    l. Il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000,
n. 6, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il  presidente  ed  i  componenti  del collegio dei revisori
devono  essere  scelti tra i dipendenti in attivita' di servizio o in
quiescenza  delle  amministrazioni  cui  compete la designazione, che
abbiano  i  requisiti  di  cui  all'Art.  1  del  decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel
caso  in  cui  l'organo  competente alla designazione accerti che nel
proprio  organico  manchino  o  siano  insufficienti  i funzionari in
possesso  dei  suddeti  requisiti,  procede  alla  designazione di un
revisore estraneo all'amministrazione, purche' iscritto nell'apposito
registro,  privilegiando  i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle
nomine  del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei
conti  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  regionali  non si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di cui alle leggi regionali
20 aprile  1976,  n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo 1995, n. 22,
20 giugno  1997,  n.  19,  nonche'  l'Art.  67  della legge regionale
27 aprile  1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi
1  e  3  dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad
uno  stesso  collegio  puo'  essere  affidato  il  riscontro  di piu'
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito   territoriale.  L'assegnazione  e'  operata  dall'assessorato
competente.  I  presidenti  dei collegi dei revisori dei conti di cui
agli  articoli  9  e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6,
per  le  istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o
per  le  quali  sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e
tutela dei principi di legalita', efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa  possono  essere  nominati  tra il personale di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, in
possesso dei requisiti di cui al decreto dell'assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 49
del  3 novembre  2000,  concernente  le  procedure  per la scelta dei
presidenti  dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  la  cui nomina o
designazione  e'  di  competenza  dell'assessore regionale per i beni
culturali  ed  ambientali e per la pubblica istruzione. I compensi da
corrispondere  al  presidente  ed  ai  componenti  del  collegio sono
rideterminati   con  decreto  del  presidente  della  Regione  previa
delibera della giunta regionale".