Art. 79. Collegio revisori dei conti l. Il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attivita' di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddeti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione, purche' iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo 1995, n. 22, 20 giugno 1997, n. 19, nonche' l'Art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio puo' essere affidato il riscontro di piu' istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione e' operata dall'assessorato competente. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione e' di competenza dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale".