Art. 89.
                         Norme urbanistiche
    1.   Ai   fini   dell'approvazione  dei  progetti  relativi  agli
interventi  cofinanziati  con  il  POR  Sicilia  2000/2006  e  con  i
programmi   operativi   nazionali  e  che  comportino  varianti  agli
strumenti  urbanistici  comunali,  il  sindaco del comune interessato
indice  una  conferenza di servizi con le modalita' di cui all'Art. 2
della  legge  regionale  7  settembre  1998,  n.  23,  dandone avviso
pubblico ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n.  71,  In  caso  di opere di interesse intercomunale, la conferenza
viene indetta dal presidente della provincia.
    2.  Nelle  more  dell'approvazione  della  legge  di  riforma dei
consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani
comunali  per  gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli
insediamenti  produttivi  esistenti  nella  zona  D  degli  strumenti
urbanistici   comunali   gia'   regolarmente   autorizzati,   possono
effettuare,  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  negli  stessi
strumenti  urbanistici,  gli  ampliamenti  degli  immobili  aziendali
strettamente  necessari  e  motivati da esigenze produttive in misura
non  superiore  al 30 per cento della superficie coperta e sempre che
non abbiano in precedenza usufruito di deroghe anipliative.
    3.  Le  disposizioni  previste dall'Art. 35 della legge regionale
7 agosto  1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde
agricolo  si  applicano  a  tutti  gli interventi comunque previsti e
finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri
strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse
disposizioni  si  applicano  per  le  iniziative  imprenditoriali che
abbiano  ottenuto  il finanziamento pubblico per la realizzazione dei
relativi   investimenti   qualora  non  siano  disponibili  aree  per
insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali
o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da
parte   dei   consigli   comunali  costituisce  variante  (la  parola
"esecutiva"   e'   stata   omessa   a  seguito  dell'impugnativa  del
commissario  dello  Stato  ai  sensi dell'Art. 28 dello statuto) agli
strumenti urbanistici.
    4.  I  lotti  di  terreno  ricadenti nelle aree dei piani per gli
insediamenti   produttivi   comunali   possono  essere  assegnati  in
proprieta'  alle  imprese  beneficiarie  fermo restando il diritto di
prelazione   da   parte   del  comune  nei  trasferimenti  successivi
all'assegnazione.
    5.  Alle  aree  gravate  da  usi  civici  sulle  quali  insistono
tradizionali   attivita'   produttive  ancora  in  esercizio  non  si
applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto
con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
    6.  Al  comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994,
n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere.
    7.  Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione
d'uso  di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni
piu'  varie,  non  sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di
abbandono.  Il  cambio  di  destinazione  d'uso e' approvato con atto
motivato  e  corredato  di relazione tecnica dall'organo deliberante.
Ove  la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa
o troppo onerosa l'ente puo' alienare il bene.
    8.  All'Art.  10  della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16,
come  sostituito dall'Art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n.
13, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia
di  rispetto di cui ai precedenti commi e' cosi' determinata: da 1,01
a  2  ettari  metri  75;  da  2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10
ettari metri 150";
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 3-bis:
    "3-bis.  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  i piani
regolatori  dei  comuni  possono  prevedere  l'inserimento  di  nuove
costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali
per  una  densita'  edilizia  territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto
territoriale  di  riferimento  per  il  calcolo  di  tale densita' e'
costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
      c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 12:
    "12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e
B degli strumenti urbanistici comunali".
    9.  Si  applica l'Art. 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n.
88.
    10. Il secondo comma dell'Art. 16 della legge regionale 12 giugno
1976, n. 78, e' cosi' sostituito:
    "Sull'istanza del consiglio comunale l'assessore regionale per il
territorio   e   l'ambiente   provvede  con  proprio  decreto,  entro
centoventi  giorni  dalla  richiesta,  previo  parere  favorevole del
consiglio   regionale  dell'urbanistica  e  previa  acquisizione  del
concerto  dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e  per  la  pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta".
    11.  L'Art.  57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e'
cosi' sostituito:
    "Con  l'osservanza  delle  procedure  previste dall'Art. 16 della
legge  regionale  12 giugno  1976,  n.  78,  possono  essere concesse
deroghe  a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'Art.
15 della medesima legge limitatamente a:
        a) opere  pubbliche  o  dichiarate  di  preminente  interesse
pubblico;
        b) opere  di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad
impianti  tunistico-ricettivi  esistenti,  nonche'  ad ammodernamenti
strettamente necessari alla funzionalita' degli stessi complessi".
    12.  Per  l'esecuzione  delle  opere da eseguirsi all'interno dei
porti  e  per  la  realizzazione  degli  impianti  di depurazione non
sussiste  l'obbligo  di  arretramento  previsto  dall'Art.  15, comma
primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.