Art. 89. Norme urbanistiche 1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalita' di cui all'Art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia. 2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali gia' regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe anipliative. 3. Le disposizioni previste dall'Art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" e' stata omessa a seguito dell'impugnativa del commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto) agli strumenti urbanistici. 4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprieta' alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione. 5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attivita' produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione. 6. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere. 7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni piu' varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso e' approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente puo' alienare il bene. 8. All'Art. 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'Art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi e' cosi' determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 3-bis: "3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densita' edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densita' e' costituito esclusivamente dalla zona di rispetto"; c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 12: "12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali". 9. Si applica l'Art. 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88. 10. Il secondo comma dell'Art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e' cosi' sostituito: "Sull'istanza del consiglio comunale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta". 11. L'Art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e' cosi' sostituito: "Con l'osservanza delle procedure previste dall'Art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'Art. 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti tunistico-ricettivi esistenti, nonche' ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalita' degli stessi complessi". 12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'Art. 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.