Art. 9.
   Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
    1.   Le   somme  eliminate  per  perenzione  amministrativa  fino
all'esercizio  1992  non  reiscritte  in  bilancio  entro  la data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono eliminate dal conto
generale   del   patrimonio   della  Regione  per  l'esercizio  2000.
All'eventuale  pagamento  delle  spese  relative a somme eliminate si
provvede,  nei  casi  in  cui  sussista l'obbligo della Regione e sia
documentata  l'interruzione  dei  termini  di  prescrizione,  con  le
disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui
gravavano  originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita',
mediante  iscrizione  in bilancio delle relative somme da effettuarsi
con  decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze ai
sensi  degli  articoli  7  e  8  della  legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dell'Art.  47 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30.
    2.  Con  decreti  dell'assessore  regionale  per il bilancio e le
finanze  si  procede  all'individuazione  delle somme da eliminare ai
sensi  del  comma 1; copia di detti decreti e' allegata al rendiconto
generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.
    3.  Gli  impegni  di parte corrente assunti a carico del bilancio
della  Regione  fino  all'esercizio  1999  e quelli di conto capitale
assunti  fino  all'esercizio  1998,  ad  eccezione  degli  interventi
disposti  dalla  legge  regionale  11 aprile 1981, n. 61 e successive
modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di investimenti diretti
in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui, alla chiusura
dell'esercizio  2000,  non corrispondono obbligazioni da pagare, sono
eliminati   dalle   scritture   contabili   e   i   relativi  importi
contribuiscono   al   miglioramento   del   risultato   di   gestione
dell'esercizio 2000 medesimo.
    4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano qualora,
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il progetto
dell'opera  finanziata  sia  esecutivo, cosi' come definito dall'Art.
20,  comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti
appaltanti  abbiano  gia'  adottato  le deliberazioni che indicono la
gara,  stabilendo  le  modalita' di appalto, ovvero vi siano comunque
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.
    5.  Con  decreti  dell'assessore  regionale  per il bilancio e le
finanze  su  proposta  delle  competenti  amministrazioni, si procede
all'individuazione  delle  somme  da  eliminare ai sensi del comma 3;
copia  di detti decreti e' allegata al rendiconto generale consuntivo
della Regione per l'esercizio 2000.
    6.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla
Azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia.
    7.  Le  disposizioni  dell'Art.  6,  commi  2  e  4,  della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si applicano agli impegni di spesa
scaturenti  dall'applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n.
15,  relativi  agli  interventi nel settore dell'edilizia scolastica,
per  i  quali  alla  data del 31 dicembre 2000 siano state avviate le
procedure per l'utilizzo dei relativi finanziamenti.