Art. 90. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e' istituita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (ARPA) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo. 2. L'agenzia e' dotata di personalita' giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed e' posta sotto la vigilanza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici. 3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unita' sanitarie locali, ai sensi dell'Art. 7-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'agenzia. 4. L'agenzia e' articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'Art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'organico delle strutture periferiche e' adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale e' assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purche', per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali. 6. Sono organi dell'agenzia: a) il direttore, nominato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non immediatamente rinnovabile. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusivita' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio e' fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con deliberazione della giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai revisori di analoghi enti. 7. Nella prima applicazione, le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi per le due divisioni. 8. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalita' di consulenza e supporto dell'agenzia in favore degli altri enti pubblici. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tal capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonche' per il personale e le somme relative al salario accessorio. 10. Sulla base della spesa storica effettuata dalle aziende unita' sanitarie locali per il personale addetto ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonche' per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni si provvede a portare in diminuzione le somme relative ai trasferimenti effettuati a favore delle aziende unita' sanitarie locali. 11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalita' descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni. 12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalita' originarie.