Art. 90.
 Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
    1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni in materia di prevenzione e
tutela  ambientale,  di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61 e
successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed  integrazioni  e'  istituita l'agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente  in  sigla  (ARPA)  ente strumentale della Regione e di
seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.
    2.  L'agenzia  e'  dotata  di personalita' giuridica pubblica, di
autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed e' posta
sotto  la  vigilanza  dell'assessorato  regionale  del  territorio  e
dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
    3.  La  Regione  e  gli enti pubblici sia singoli che consorziati
devono  avvalersi  delle  funzioni  e dei servizi dell'agenzia per lo
svolgimento  dei  compiti  loro  attribuiti dalla legge in materia di
prevenzione  e  di  controllo ambientale. Le aziende unita' sanitarie
locali,  ai  sensi  dell'Art.  7-quinquies  del  decreto  legislativo
19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche
dell'agenzia.
    4. L'agenzia e' articolata in una struttura centrale che svolge i
compiti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c), d), e), f), g), m), n)
dell'Art.  1  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive
modifiche  ed  integrazioni  e  in  nove  strutture  periferiche  che
svolgono  i  compiti  di  cui  alle lettere h), i) ed l) del suddetto
articolo.  Tali  strutture  periferiche hanno sede presso gli attuali
laboratori  provinciali  d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e
strumentali  ed  il  relativo personale, transitano all'agenzia. Tale
personale  mantiene  in  sede  di  prima  applicazione il trattamento
giuridico  ed  economico  da  esso  posseduto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    5.  L'organico delle strutture periferiche e' adeguato, entro tre
anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, ai valori medi
nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente.
La  dotazione  organica  della struttura centrale e' assicurata senza
oneri  aggiuntivi  tramite l'inquadramento di personale regionale che
ne  faccia  domanda,  purche',  per i profili tecnici, in possesso di
diploma  di  laurea  e  di  relativa  abilitazione  professionale  ed
iscrizione agli albi professionali.
    6. Sono organi dell'agenzia:
      a) il  direttore,  nominato  dall'assessore  regionale  per  il
territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di
laurea   e   di   comprovata  esperienza  in  materia  di  protezione
ambientale.   Allo   stesso   competono   i   poteri   di   gestione,
amministrazione   e   rappresentanza  dell'ente  ed  e'  assunto  con
contratto   di   diritto   privato   di   durata   quinquennale   non
immediatamente  rinnovabile. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno e
allo stesso si applica il principio di esclusivita' di cui alla legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10;
      b) il  collegio  dei revisori dei conti, composto da tre membri
effettivi  e  da  due  supplenti, nominato con decreto del presidente
della  Regione  su conforme deliberazione della giunta regionale e su
proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra
gli iscritti al registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo
27  gennaio 1992,  n. 88. La durata del collegio e' fissata in cinque
anni;  i  poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino
alla   nomina   del  nuovo  collegio.  I  componenti  possono  essere
riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il
cui   ammontare   e'   determinato  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  sulla  base  di  quelli spettanti ai revisori di analoghi
enti.
    7.  Nella  prima  applicazione,  le  funzioni  di  direttore  dei
dipartimenti  periferici  sono  svolte  dagli  attuali  direttori dei
laboratori di igiene e profilassi per le due divisioni.
    8.  Il  presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente, emana entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un
regolamento  che  fissi  la  dotazione  organica  del  personale e le
modalita' di consulenza e supporto dell'agenzia in favore degli altri
enti pubblici.
    9.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
fa  fronte  mediante  istituzione  di  apposito  capitolo nella parte
relativa  alla  spesa  del  bilancio  della  Regione. In tal capitolo
affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio
della  Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature
ed  il  personale  trasferito,  ivi incluse le somme destinate per la
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  beni,  nonche' per il
personale e le somme relative al salario accessorio.
    10.  Sulla  base  della  spesa  storica  effettuata dalle aziende
unita'  sanitarie  locali  per  il  personale  addetto  ai laboratori
provinciali  di  igiene  e  profilassi,  nonche'  per la manutenzione
ordinaria   e  straordinaria  dei  beni  si  provvede  a  portare  in
diminuzione  le  somme  relative ai trasferimenti effettuati a favore
delle aziende unita' sanitarie locali.
    11.  Per  l'anno  2001  gli oneri di cui al presente articolo, ed
alla  cui  copertura  si provvede con le modalita' descritte ai commi
precedenti,  sono  quantificati in misura non inferiore a lire 20.000
milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
    12.  Concorrono  alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i
capitoli  442519,  442521,  442522,  442523,  842002, 442517, 442518,
442528,  842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura
extraregionale sono assegnati per le stesse finalita' originarie.