Art. 91.
            Norme sulla valutazione di impatto ambientale
    1.  Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto
ambientale   viene   svolta   nel   rispetto  dei  principi  e  delle
disposizioni  stabilite  dal  decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile  1996  atto  di  indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'Art.  40,  comma  1,  della  legge  22 febbraio  1994,  n.  146,
concernente   disposizioni  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale  e  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del  3 settembre  1999,  nonche'  dalle  disposizioni  contenute  nel
presente articolo.
    2.  L'autorita'  competente  in materia di valutazione di impatto
ambientale  di  competenza  regionale  e' l'assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
    3.  L'assessorato  regionale  del  territorio e dell'ambiente, ai
fini della formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale, si
avvale   di   apposito  ufficio  ivi  istituito,  ove  sono  altresi'
depositati  permanentemente  i  documenti e tutti gli atti inerenti i
procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.
    4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte
di  modifica o ampliamento di progetti gia' autorizzati, o realizzati
o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie
progettuali  di  cui  agli  allegati A e B del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
    5.  Il  committente o l'autorita' proponente, cosi' come definiti
dal  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede
a  proprio  carico  alle misure di pubblicita' stabilite dall'Art. 8,
comma  2,  lettere  a)  e  b), del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996.
    6.  Il  giudizio  di  compatibilita' ambientale e' sostitutivo di
ogni   ulteriore  parere,  nulla  osta  o  autorizzazione  di  natura
ambientale  di competenza dell'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
    7.  Le opere soggette al giudizio di compatibilita' ambientale di
competenza  statale  non  necessitano  del rilascio del nulla-osta ex
Art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
    8.   Con   regolamento,  da  emanarsi  entro  centottanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono individuate le
tipologie  progettuali  per  le  quali  i  giudizi  di compatibilita'
ambientali sono delegate alle province regionali.
    9.   Con  decreto  l'assessore  regionale  per  il  territorio  e
l'ambiente   definisce   per   le   tipologie  progettuali  e/o  aree
predeterminate,  sulla  base  degli elementi indicati nell'allegato D
del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996,
l'incremento  o  il decremento delle soglie di cui all'allegato B del
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura
massima del 30 per cento.
    10.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge regionale
8 gennaio  1996,  n.  4,  il  parere  favorevole del comitato tecnico
amministrativo   regionale   sui  progetti  relativi  alle  tipologie
d'interventi  di  cui all'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva
delle  procedure  di  verifica  previste  dal comma 6 dell'Art. 1 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.