Art. 99.
     Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici
    1.  Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui
al  decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Sicilia,  parte prima, n. 37 del
27 luglio  1991,  e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte
le  modalita'  di  presentazione  degli  elenchi  soci  prenotatari e
riservatari,  possono  presentare,  entro  il  termine  perentorio di
giorni  sessanta dalla pubblicazione della presente legge, istanza di
riammissione    ai   benefici   costruttivi.   L'assessore   per   la
cooperazione,   il   commercio,  l'artigianato  e  la  pesca,  previa
verifica,  da  effettuarsi  nel  libro  soci,  della  sussistenza del
requisito  di  appartenenza  alla  compagine  sociale  dei nominativi
riportati  negli  elenchi"  Soci  prenotatari e riservatari" prodotti
dalle   cooperative   al  momento  della  domanda  o  successivamente
integrati  e  previa  verifica  altresi'  dei requisiti societari, e'
autorizzato  ad  inserire  in  calce, nelle rispettive graduatorie, e
secondo l'ordine di priorita' determinato dalla data di ricevimento e
protocollo  delle  domande  di  ammissione,  le cooperative che hanno
avanzato le istanze di che trattasi.