Art. 99. Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici 1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalita' di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi" Soci prenotatari e riservatari" prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati e previa verifica altresi' dei requisiti societari, e' autorizzato ad inserire in calce, nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorita' determinato dalla data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che hanno avanzato le istanze di che trattasi.