Art. 4.
Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale
                    12 maggio 2000, n. 0157/Pres.
    1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta
regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., e' sostituito dal seguente:
    "2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla conguita'
dei  prezzi dei bani o servizi e' effettuato dal funzionario delegato
qualora  l'importo  della  spesa non superi L. 5.000.000, al netto di
ogni  onere  fiscale.  Nel  caso  in  cui  l'importo  della spesa sia
superiore  a  L. 5.000.000,  il  parere  di congruita' e' espresso, a
sedonda  della fornitura o della prestazione richiesta, dal direttore
dell'ufficio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.".