Art. 4. Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla conguita' dei prezzi dei bani o servizi e' effettuato dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non superi L. 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a L. 5.000.000, il parere di congruita' e' espresso, a sedonda della fornitura o della prestazione richiesta, dal direttore dell'ufficio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.".