Regolamento attuativo della misura "f - Misure agroambientali" del
piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia.
                              Titolo I
                          ASPETTI GENERALI
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione
della  misura  "f  -  Misure  agroambientali"  attivata, ai sensi del
regolamento  (CE)1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito
definito  regolamento  (CE)1257/99  nel  presente regolamento) con il
piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
(di  seguito  definito  PSR  nel  presente regolamento) approvato con
decisione   del   29 settembre   2000,   n.  C(2000)2902  def.  della
commissione  delle  Comunita'  europee  e  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  data
15 dicembre 2000;
    2.  Con  il  presente  regolamento vengono inoltre disciplinati i
termini  e  le modalita' di presentazione delle domande relative alle
azioni  in corso afferenti al regolamento (CEE) del consiglio 2078/92
del  30 giugno 1992 (di seguito definito regolamento (CEE)2078/92 nel
presente regolamento).
                               Art. 2.
                     Articolazione della misura
    1.  La  misura  "f  -  Misure  agroambientali" si articola in tre
sottomisure suddivise in 13 azioni come in seguito elencate:

=====================================================================
           SOTTOMISURE            |              AZIONI
=====================================================================
f1 - Diffusione di sistemi di     |Azione 1 - Sensibile riduzione
produzione agricola a basso       |dell'impegno di concimi e di
impatto ambientale                |fitofarmaci
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 2 - Sensibile riduzione
                                  |dell'impegno di concimi e di
                                  |fitofarmaci mediante
                                  |l'introduzione di colture da
                                  |biomassa per la produzione di
                                  |energia o per altri usi
                                  |industriali
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 3 - Mantenimento della
                                  |copertura del terreno con colture
                                  |intercalari
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 4 - Inerbimento permanente
                                  |dei vigneti
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 5 - Introduzione o
                                  |mantenimento dei metodi di
                                  |agricoltura biologica
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 6 - Creazione di bordure
                                  |erbacee
---------------------------------------------------------------------
f2 - Gestione dei territori       |
agricoli e miglioramento delle    |Azione 1 - Coversione dei
condizioni ambientali e naturali  |seminativi in prati
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 2 - Mantenimento dei prati
                                  |e dei prati pascoli
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 3 - Mantenimento dei
                                  |pascoli
---------------------------------------------------------------------
f3 - Tutela della biodiversità,   |
cura, conservazione e ripristino  |Azione 1 - Allevamento di specie
di spazi seminaturali e del       |animali locali minacciate di
paesaggio rurale                  |estinzione
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 2 - Creazione, ripristino,
                                  |manutenzione e conservazione di
                                  |elementi portanti
                                  |dell'agro-ecosistema e del
                                  |paesaggio rurale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 3 - Creazione di ambienti
                                  |per la fauna e la flora selvatica
---------------------------------------------------------------------
                                  |Azione 4 - Recupero e/o
                                  |conservazione di aree a
                                  |frutticoltura estensiva

                               Art. 3.
                      Localizzazione geografica
    1.  Gli  ambiti  geografici  di  attuazione  delle singole azioni
previste dalla misura sono di seguito riportati:

=====================================================================
              AZIONE              |          LOCALIZZAZIONE
=====================================================================
Sensibile riduzione dell'impiego  |
di concimi e di fitofarmaci       |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Sensibile riduzione dell'impiego  |
di concimi e di fitofarmaci       |
mediante l'introduzione di colture|
da biomassa per la produzione di  |
energia o per altri usi           |
industriali                       |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Mantenimento della copertura del  |
terreno con colture intercalari   |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Inerbimento permanente dei vigneti|Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Introduzione o mantenimento dei   |
metodi di agricoltura biologica   |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Zona A e aree preferenziali della
Creazione di bordure erbacee      |Zona B
---------------------------------------------------------------------
Conversione dei seminativi in     |Zona A e aree preferenziali della
prati                             |Zona B
---------------------------------------------------------------------
Mantenimento dei prati e dei prati|
pascoli                           |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Zone svantaggiate ai sensi della
Mantenimento dei pascoli          |direttiva 75/273/CEE
---------------------------------------------------------------------
Allevamento di specie animali     |Aree di allevamento delle razze
locali minacciate di estinzione   |locali a rischio di estinzione
---------------------------------------------------------------------
Creazione, ripristino,            |
manutenzione e conservazione di   |
elementi portanti                 |
dell'agro-ecosistema e del        |
paesaggio rurale                  |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Creazione di ambienti per la fauna|
e la flora selvatica              |Intero territorio regionale
---------------------------------------------------------------------
Recupero e/o conservazione di aree|Zone svantaggiate ai sensi della
a frutticoltura estensiva         |Direttiva 75/273/CEE

    2.  L'individuazione  delle  zone  svantaggiate  ai  sensi  della
direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), delle zone A
- Comuni con bassa e moderata capacita' di attenuazione nei confronti
degli   inputs  chimici  e  B  -  Comuni  con  elevata  capacita'  di
attenuazione  nei  confronti  degli  inputs  chimici,  delle  aree di
allevamento  delle  razze locali a rischio di estinzione e delle aree
preferenziali sotto il profilo ambientale, e' riportata nell'allegato
1 al presente regolamento.
                               Art. 4.
                       B e n e f i c i a r i
    1. Possono beneficiare degli aiuti:
      a) le  imprese  agricole iscritte al registro di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella Regione una
unita' tecnico-economica;
      b) gli  imprenditori,  gli enti e gli altri soggetti pubblici o
privati  per  i  quali  non  opera  l'obbligo  d'iscrizione  ai sensi
dell'Art.  84  della  legge  regionale  9 novembre  1998,  n. 13, che
conducono nella Regione una unita' tecnico-economica.
    2.  I  soggetti  per  i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al
registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che
possono  comunque  beneficiare degli aiuti previsti dalla misura "f -
Misure  agro-ambientali"  del  PSR  sono  individuati  all'art. 6 del
decreto  del  presidente  della giunta regionale 30 novembre 1999, n.
0375/Pres.
    3.  Limitatamente  all'azione  "Introduzione  o  mantenimento dei
metodi di agricoltura biologica" possono accedere agli aiuti previsti
esclusivamente   gli   imprenditori   agricoli   iscritti  all'elenco
regionale  degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art.
4  della  legge  regionale  24 luglio  1995,  n.  32;  gli estremi di
iscrizione  devono  essere  riportati  nella sezione relativa ai dati
anagrafici  della  "Relazione  aziendale  agroambientale" di cui alla
lettera  b)  del  comma 1 dell'Art. 5; nel caso in cui il richiedente
abbia  richiesto  ma  non ancora ottenuto l'iscrizione, questa dovra'
essere  comunque dimostrata entro il 15 settembre dell'anno in cui e'
stata presentata la domanda iniziale di adesione alla misura.
    4.  Ai  sensi del comma 3, dell'Art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  1 dicembre 1999, n. 503 l'unita' tecnico economica
(di  seguito  definita  UTE  nel presente regolamento) viene definita
come  l'insieme  dei  mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle
unita'  zootecniche  e  acquicole  condotte  a  qualsiasi  titolo dal
medesimo  soggetto  per una specifica attivita' economica, ubicato in
una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.
    5.  Qualora  i beneficiari conducano piu' di una UTE, gli impegni
vengono assunti autonomamente per ogni singola UTE.
    6.  I  beneficiari  di  cui al comma 1 possono richiedere l'aiuto
anche  per  i  terreni  situati  nello stato italiano al di fuori del
territorio  regionale;  si  applicano comunque gli obblighi stabiliti
alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'Art.  9  nel  caso dell'azione
"Sensibile  riduzione  dell'impiego  di  concimi  e di fitofarmaci" e
quelli stabiliti dal comma 2 dell'Art. 5.
                               Art. 5.
                   Condizioni ed impegni generali
                      comuni a tutte le azioni
    1.  Per  ogni  azione  richiesta  i  beneficiari  degli  aiuti si
impegnano a:
      a) adempiere,  per  il  periodo  previsto dalle singole misure,
agli impegni agroambientali secondo quanto indicato ai titoli II, III
e IV;
      b) descrivere   le  operazioni  adottate  in  adempimento  agli
impegni  agroambientali  nella  "Relazione aziendale agroambientale",
ove  vanno  pianificati  gli  indirizzi  e  le  pratiche colturali, i
criteri  di  concimazione, di lotta antiparassitaria, di diserbo e di
gestione dell'allevamento, da redarre in conformita' alle linee guida
che   verranno  messe  a  disposizione  da  parte  degli  ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  (di  seguito definiti IPA nel presente
regolamento). Per l'azione "Introduzione o mantenimento dei metodi di
agricoltura   biologica"   la  tenuta  delle  schede  prescritte  dal
regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve
al predetto obbligo;
      c) mantenere aggiornato il "Registro aziendale della misura f",
che  verra'  messo  a disposizione dagli IPA, sul quale devono essere
annotate sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali,
le  quantita'  ed  il  tipo di prodotti acquistati ed impiegati; tale
registro  deve  essere  conservato  in azienda o comunque essere reso
prontamente   disponibile   in  fase  di  controllo.  Per  le  azioni
"Allevamento  di  specie  animali  locali minacciate di estinzione" e
"Introduzione  o  mantenimento  dei  metodi di agricoltura biologica"
tale  adempimento  e' previsto solamente ai fini della verifica della
usuale buona pratica agricola di cui al comma 2;
      d) rendere   disponibili   all'amministrazione  regionale,  per
motivi  statistici, i dati . contabili della propria azienda in forma
anonima, nonche' i dati necessari al monitoraggio.
    2.   Qualora  l'impegno  agroambientale  non  interessi  l'intera
superficie  agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente
regolartiento),  il  beneficiario  ha comunque l'obbligo di osservare
l'usuale  buona  pratica  agricola  (di  seguito  definita  UBEA  nel
presente regolamento) cosi' come definita all'allegato 1 del PSR.
    3.  Nel  caso  della  vite  la determinazione della superficie da
assoggettare agli impegni agroambientali viene determinata secondo le
disposizioni  di cui al decreto del presidente della giunta regionale
5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. Il citato decreto del presidente della
giunta regionale si applica, per analogia, anche alle colture arboree
agrarie.
    4.  Ai sensi dell'Art. 25 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della
commissione   del   19 novembre   1999   cosi'  come  modificato  dal
regolamento (CE) n. 827/2000 della commissione del 25 aprile 2000 gli
aiuti di cui al presente regolamento possono essere erogati anche per
le  superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE)
n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999.
    5.  Gli aiuti concessi nell'ambito di ogni azione sono cumulabili
fra  di  loro  fermo restando il rispetto, per ogni UTE, dei seguenti
limiti  previsti dal paragrafo 2 dell'Art. 24 del regolamento (CE) n.
1257/1999:
      a) per  le  colture  annuali:  600  euro  (1.161.762  lire) per
ettaro;
      b) per  le  colture  perenni specializzate: 900 euro (1.742.643
lire) per ettaro;
      c) per  altri  usi  dei  terreni:  450  euro (871.321 lire) per
ettaro.
                               Art. 6.
                    Durata del periodo di impegno
    1  . Gli impegni agroambientali vengono assunti per una durata di
5 anni ad eccezione delle azioni "Sensibile riduzione dell'impiego di
concimi  e  di  fitofarmaci  mediante  l'introduzione  di  colture da
biomassa  per la produzione di energia o per altri usi industriali" e
"Creazione  di  ambienti  per  la fauna e la flora selvatica", per le
quali la durata degli impegni e' decennale.
                               Art. 7.
                   Trasformazione impegni assunti
                 con il regolamento (CEE) n. 2078/92
    1.  Per  contratti in corso si intendono le domande presentate ai
sensi  del  regolamento  (CEE) n. 2078/92 per le quali e' previsto un
pagamento  nell'anno  2001  o successivi a fronte di domande iniziali
pervenute prima di tale anno.
    2.  I  contratti  in  corso  afferenti  al  regolamento  (CEE) n.
2078/92, possono continuare fino a naturale esaurimento ovvero essere
trasformati  in nuovi impegni agroambientali di cinque o piu' anni ai
sensi della misura "f - Misure agroambientali" a condizione che:
      a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista
ambientale;
      b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.
    3.  Le  trasformazioni che soddisfano alle condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 2, sono riassunte come segue:
              ---->  Vedere tabella di pag. 50    <----


      b) la   nuova   superficie  impegnata  deve  essere  costituita
prevalentemente   da  particelle  assoggettate  sin  dall'inizio  del
periodo  di  impegno a misure agroambientali ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2078/92.
                               Art. 8.
              Modifiche e deroghe agli impegni assunti
    1.   Per   eventuali   modifiche  negli  impegni  assunti  si  fa
riferimento  a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della
commissione  del  23 dicembre  1992  (di seguito definito regolamento
(CEE)  n.  3887/92 nel presente regolamento) ed a quanto indicato nel
PSR  al paragrafo 4 "Modifica degli impegni" nella misura "f - Misure
agroambientali".
    2.  Ai sensi dell'Art. 30 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della
commissione  del 23 luglio 1999 e del PSR, le cause di forza maggiore
che  giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al
momento della domanda sono le seguenti:
      a) decesso del beneficiario;
      b) incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario;
      c) espropriazione  di una parte rilevante dell'azienda se detta
espropriazione   non   era  prevedibile  al  momento  dell'assunzione
dell'impegno;
      d) calamita'  naturali gravi che colpiscano in misura rilevante
la superficie agricola aziendale;
      e) distruzione  accidentale  dei  fabbricati  aziendali adibiti
all'allevamento;
      f) epizoozia   che  colpisca  la  totalita'  o  una  parte  del
patrimonio zootecnico del beneficiario;
      g) impossibilita'   a   rispettare   gli   impegni  assunti  in
conseguenza di operazioni di ricomposizione fondiaria ed altri simili
interventi pubblici di riassetto fondiario;
      h) riduzione   della   capacita'   lavorativa   comprovata   da
certificazione medica.
    3.  Le  cause  di  forza maggiore di cui al comma 2 e le relative
prove  devono  essere  comunicate  dal  beneficiario all'IPA entro il
termine  di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il
beneficiario stesso e' in grado di farlo.
    4.  Nel caso in cui il beneficiario abbia cessato definitivamente
l'attivita'  agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre
anni  non  si  procede  al  recupero  delle annualita' di premio gia'
corrisposte purche' il beneficiario medesimo ne abbia dato tempestiva
comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
                              Titolo II
               SOTTOMISURA F1 - DIFFUSIONE DI SISTEMI
          DI PRODUZIONE AGRICOLA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
                               Capo I
                   Azione 1 - Sensibile riduzione
              dell'impiego di concimi e di fitofarmaci
                               Art. 9.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) adottare  pratiche  agronomiche  conformi  a quanto previsto
dalle   indicazioni   riportate   nelle  schede  agronomiche  di  cui
all'allegato 4  -  Capo I del PSR cosi' come integrate dalle seguenti
precisazioni:
        1)  limitatamente  alla  coltura del mais i massimali azotati
indicati  sono  da  intendersi  come  unita'  di  azoto  complessive,
indipendentemente dall'origine;
        2)   limitatamente  alla  coltura  della  barbabietola  viene
ammessa anche la concimazione azotata in presemina;
      b) limitatamente  alle  colture  erbacee, attuare sulle singole
particelle   un  avvicendamento  quinquennale  dove  nessuna  coltura
principale,  ad  eccezione  delle  foraggere  da  prato, succeda a se
stessa.  Sono  ammesse  le  coltivazioni  di secondo raccolto, per le
quali  non  viene  corrisposto  alcun  aiuto,  purche' previste nella
relazione  aziendale  agroambientale;  per  le stesse, vanno comunque
rispettate  le prescrizioni riportate nelle schede agronomiche di cui
alla  lettera  a). In ogni caso, per l'annata agraria interessata, la
somma  delle  concimazioni  apportate alla coltura principale ed alla
coltura  di  secondo  raccolto  non  puo' superare, per ogni elemento
fertilizzante, il limite piu' elevato fra quelli stabiliti per le due
colture;
      c) limitatamente   alle   colture   erbacee,   realizzare   e/o
mantenere,   almeno   su   un  lato  significativo  dell'appezzamento
coltivato  dal  medesimo  conduttore, una capezzagna larga almeno tre
metri    e    mantenere   eventuali   scoline   o   fossati   attigui
all'appezzamento  stesso.  Per  appezzamento  si  intende  una o piu'
particelle  contigue  condotte  dal  medesimo  conduttore.  Per  lato
significativo si intende, di norma, quello utilizzato per le voltate.
Le capezzagne debbono essere falciate almeno una volta all'anno e non
possono essere diserbate ne' lavorate; le scoline ed i fossati devono
essere  mantenuti  puliti  ed  efficienti.  In ogni caso le superfici
occupate dalle capezzagne, dai fossati e dalle scoline non concorrono
a formare SAU ne' superficie utile ai fini del calcolo del premio;
      d) assumere  gli  impegni agroambientali su tutta la superficie
agricola utilizzata ovvero sulla sola SAU investita a colture erbacee
o   arboree.   E   tuttavia   consentito  non  assumere  gli  impegni
relativamente alle superfici destinate a: colture protette, asparago,
vivai  e  colture  floricole a pieno campo. Sono esclusi dall'aiuto i
prati  permanenti ed i pioppeti. E' inoltre consentito non richiedere
l'aiuto  per le superfici che non rimarranno nella disponibilita' del
richiedente  per l'intera durata del previsto periodo d'impegno; tali
superfici  devono  comunque  essere assoggettate alle disposizioni di
cui al comma 1 dell'Art. 5.
    2.    La    superficie   minima   da   assoggettare   all'impegno
agroambientale e' pari ad un ettaro.
    3. Per le superfici comprese nelle zone vulnerabili da nitrati di
origine  agricola  eventualmente  individuate  ai  sensi  del decreto
legislativo   11 maggio  1999,  n.  152  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.  gli impegni e gli aiuti previsti dalla presente azione
potranno  essere  soggetti  a  rideterminazione a seguito delle norme
adottate in adempimento al citato decreto legislativo.
    4.  Qualora  la  richiesta  di premio riguardi una coltura per la
quale  non  sono  state stabilite le prescrizioni tecnico-produttive,
per  la  stessa  vale  quanto  fissato  per colture similari sotto il
profilo agronomico; nel caso non risulti possibile fare riferimento a
colture  similari,  le  necessarie  indicazioni  verranno fornite dal
comitato  di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione
e la UBPA di cui all'art. 37.
    5.  Nelle  more  della  definizione  delle  prescrizioni tecniche
produttive  relative  alla  difesa  fitosanitaria, al controllo delle
infestanti  ed alle altre pratiche colturali da parte del comitato di
coordinamento  regionale  per i disciplinari di produzione e la UBPA,
valgono  le  vigenti  disposizioni  a suo tempo adottate dal comitato
tecnico scientifico per la misura A1 del regolamento (CEE) n. 2078/92
e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli -
Venezia-Giulia.
    6.   Nelle   more   della  definizione  di  prescrizioni  tecnico
produttive  per  colture  non  assimilabili ad altre, il beneficiario
deve  indicare  nella relazione aziendale agroambientale i livelli di
concimazione,  i criteri applicabili al controllo delle infestanti ed
alla  difesa  fitosanitaria  seguendo  il  principio  generale che le
tecniche   di   conduzione   della   coltura  sottoposta  ad  impegni
agro-ambientali  devono  essere  piu'  restrittive di quanto previsto
dalla  UBPA.  In  questo  caso la proposta formulata dal beneficiario
deve essere approvata dall'ufficio istruttore.
    7. In caso di reimpianto e/o di nuovo impianto di colture arboree
con  conseguente  modifica  della  superficie  impegnata  vale quanto
stabilito  al paragrafo 4, sottocapitolo "adeguamento degli impegni",
della misura "f - Misure agroambientali" del PSR.
    8.  Le  superfici  destinate  a  foraggere che usufruiscono degli
incentivi  previsti dal regolamento (CEE) n. 603/95 del consiglio del
21 febbraio  1995  e  successive  modificazioni  ed integrazioni sono
escluse  dall'aiuto  di  cui  alla presente azione ma devono comunque
essere assoggettate agli impegni agroambientali. Il beneficiario deve
far  pervenire  all'IPA copia autentica del contratto di cui all'art.
9,  lettera  c),  terzo  trattino, del regolamento medesimo dal quale
risultino  la  superficie  il  cui  raccolto  deve  essere consegnato
all'impresa  di  trasformazione  e  le  relative particelle catastali
interessate.
    9.  Fermo  restando  quanto  stabilito al comma 4 dell'Art. 5, le
superfici  ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n.
1251/99 del consiglio del 17 maggio 1999, possono entrare a far parte
dell'avvicendamento  previsto  per le colture erbacee, senza peraltro
beneficiare dell'aiuto.
                              Art. 10.
                         Importo degli aiuti
    1.  Gli  aiuti  sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono
riportati nella seguente tabella:


====================================================================
        |                          COLTURE
--------|---------------|-------------|------------|----------------
        |     Erbacee   |     Vite    |   Olivo    | Altre arboree
--------|---------------|-------------|------------|----------------
        |  euro  lire   |euro   lire  | euro lire  | euro    lire
        |   ha    ha    | ha     ha   |  ha   ha   |  ha      ha
--------|---------------|-------------|------------|----------------
Zona A  |  360  697.057  600 1.161.762 380  735.783  650  1.258.575
Zona B  |  230  445.342  600 1.161.762 380  735.783  620  1.200.487

    2.  La  ripartizione  dei  comuni in zona A e zona B e' riportata
nell'Allegato 1 al presente regolamento.
                               Capo II
             Azione 2 - Sensibile riduzione dell'impiego
         di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione
              di colture da biomassa per la produzione
               di energia o per altri usi industriali
                              Art. 11.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) coltivare le specie vegetali Arundo Donax (canna comune) e/o
Miscanthus Sinensis (miscanto);
      b) adottare  pratiche  agronomiche  conformi  a quanto previsto
dalle   indicazioni   riportate   nelle  schede  agronomiche  di  cui
all'allegato 4 - Capo I del PSR;
      c) dimostrare  all'atto  della domanda, mediante adeguate pezze
giustificate,  che  le  produzioni  ottenute  vengono  destinate alla
produzione di energia o ad altri usi industriali.
    2. La superficie minima di adesione e' pari ad un ettaro.
    3.  Gli  impegni  possono essere assunti anche su parte della SAU
aziendale.
                              Art. 12.
                         Periodo di impegno
    1. Il periodo di impegno previsto e' di dieci anni.
                              Art. 13.
                         Importo degli aiuti
    1.  L'aiuto  e'  concesso per ettaro di SAU ed e' pari a 600 euro
(1.161.762 lire) per ettaro e per anno.
    2.  Qualora  il  beneficiario  abbia  ottenuto, per le particelle
interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica
agricola  comune  dal  regolamento  (CE) n. 1251/99 del Consiglio del
17 maggio  1999,  l'aiuto  previsto dal presente articolo puo' essere
erogato  a  decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la
quale e' stato erogato detto aiuto compensativo.
                              Capo III
               Azione 3 - Mantenimento della copertura
                 del terreno con colture intercalari
                              Art. 14.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.   L'adesione   all'azione  e'  ammissibile  esclusivamente  in
associazione  all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi
e fitofarmaci" per i terreni a seminativo.
    2.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) coltivare   colture  intercalari  da  sovescio  (di  seguito
definite  cover  nel  presente  regolamento) per almeno una volta nel
corso  della  durata del periodo di impegno, occupando, nell'arco del
quinquennio,  una  superficie  pari almeno al totale della superficie
sottoposta  all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e
fitofarmaci" per ogni cover richiesta;
      b)  interrare  il  prodotto,  che  non  puo'  essere raccolto o
utilizzato in altro modo, mediante lavorazione meccanica. Nel caso di
adozione  di  metodi  di  gestione del terreno con pratiche di minima
lavorazione  o semina su sodo per la coltura successiva, la biomassa,
purche' debitamente devitalizzata, puo' rimanere sul terreno;
      c) non  usare  prodotti diserbanti e concimi per il periodo che
intercorre  tra  la  semina  ed  il  sovescio.  Tuttavia  nel caso di
adozione  di  metodi  di  gestione del terreno con pratiche di minima
lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, e' ammessa la
devitalizzazione  della  coltura intercalare con i seguenti erbicidi:
gliphosate,  gliphosate  trimesio e gluphosinate ammonio nel rispetto
delle  prescrizioni  tecniche stabilite dal comitato di coordinamento
regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;
      d) garantire  un'idonea  copertura  vegetale del terreno per un
periodo significativo; a tal fine:
        1)  le  cover estive devono essere seminate entro la fine del
mese  di luglio  e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese
di settembre;
        2)  le  cover  invernali devono essere seminate entro la fine
del  mese  di ottobre e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del
mese di febbraio.
                              Art. 15.
                         Importo degli aiuti
    1.  L'entita' degli aiuti, corrisposto per ognuno dei cinque anni
d'impegno   indipendentemente   dal   fatto  che  in  quell'anno  sia
effettuata la cover, sono concessi per ettaro di SAU e sono riportati
nella seguente tabella:


Numero di cover presenti    euro/ha/anno   lire/ha/anno
   nel quinquennio
         -                       -              -
         1                      40            77.451
         2                      80           154.902
      3 o più                  120           232.353

    2.  Il  premio  e'  cumulabile  con  quelli  previsti dall'azione
"Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci".
                               Capo IV
            Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti
                              Art. 16.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.   L'adesione   all'azione  e'  ammissibile  esclusivamente  in
associazione  all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi
e fitofarmaci" sulle medesime particelle coltivate a vigneto.
    2.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine genenale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) mantenere  stabilmente  inerbito  l'appezzamento interessato
dal  vigneto  almeno ad interfile alterne, con esclusione del filare,
per il periodo d'impegno;
      b) le  interfile inerbite non possono essere soggette ad alcuna
forma  di  diserbo  e  debbono  essere regolarmente falciate evitando
l'asportazione della biomassa.
                              Art. 17.
                         Importo degli aiuti
    1.  L'aiuto  e' concesso per ettaro di SAU investita a vigneto ed
e' pari a 100 euro (193.627 lire) per ettaro e per anno.
                               Capo V
               Azione 5 - Introduzione o mantenimento
                 dei metodi di agricoltura biologica
                              Art. 18.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) adottare  e  mantenere  il metodo di produzione biologico di
cui  al regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  nonche'  osservare le
prescrizioni    previste    dai    relativi    disciplinari   emanati
dall'organismo   di   controllo   prescelto.  L'osservanza  di  dette
prescrizioni  dovra'  essere  attestata annualmente dall'organismo di
controllo prescelto;
      b) conservare  copia  delle  schede  prescritte dal regolamento
(CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991;
      c) consentire  l'effettuazione dei controlli di campagna per la
verifica  della rispondenza tra l'effettiva situazione colturale e le
trascrizioni riportate sulle schede suddette.
    2. La superficie minima di adesione e' pari a 0,5 ettari.
    3.  Le superfici interessate alla produzione di foraggi essiccati
che  beneficiano  degli incentivi previsti dal REG (CE) n. 603/95 del
consiglio   del   21 febbraio  1995  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni non possono essere ammesse all'aiuto.
    4.  Fatta  salva  la  possibilita' di presentare domanda di aiuto
anche  ai  sensi  della  legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, resta
comunque  esclusa  la  cumulabilita'  degli  aiuti medesimi e compete
quindi  al  beneficiario  rinunciare  ad  una  delle  domande qualora
l'altra fosse stata accolta.
                              Art. 19.
                         Importo degli aiuti
    1. Gli aiuti sono differenziati a seconda della coltura e vengono
concessi per ettaro di SAU e per anno secondo la seguente tabella:



                        euro/ettaro/anno    Lire
                               -             -
Seminativi                    500           968.135
Medica ed erbai               300           580.881
Ortaggi                       600         1.161.762
Vite                          800         1.549.016
Olivo                         540         1.045.586
Altre perenni specializzate   900         1.742.643

                               Capo VI
               Azione 6 - Creazione di bordure erbacee
                              Art. 20.
    Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto
    1.  Il  beneficiaro,  oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) creare  fasce  inerbite  (di  seguito  definite  bordure nel
presente  regolamento)  su  superfici  che nell'ultimo triennio siano
state  utilizzate  esclusivamente per la coltivazione di seminativi o
di  colture legnose specializzate. La dimostrazione di tale requisito
avviene  mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
che indichi le particelle interessate, da allegare alla domanda;
      b) mantenere  una  larghezza  delle  bordure  non  inferiore  a
5 metri e non superiore a 15 metri;
      c) destinare   a   bordura  almeno  un  lato  dell'appezzamento
privilegiando, se sussiste il caso, le posizioni in corrispondenza di
fossi, scoline, in continuita' con siepi, zone umide e prati umidi;
      d) adeguare  le  operazioni  di  semina  e  coltivazione  delle
bordure   alle   norme   della  UBPA  relative  al  prato,  riportata
nell'allegato 1 al PSR;
      e) eseguire   almeno   due   falciature   all'anno,  mantenendo
un'altezza  di  taglio  di  almeno 10 centimetri da terra. Al fine di
consentire  lo svernamento delle diverse specie di insetti predatori,
fitofagi  e  pronubi, la prima falciatura deve essere effettuata dopo
il primo giugno e l'ultima dopo il 15 agosto;
      f) svolgere  le  normali  operazioni di fienagione, evitando la
falciatura durante il periodo di massima fioritura;
      g) mantenere  la bordura sulle medesime particelle per tutta la
durata del periodo di impegno;
      h) non utilizzare prodotti fitosanitari durante il mantenimento
delle bordure per tutta la durata del periodo di impegno.
    2.  Le  operazioni colturali di impianto devono essere effettuate
alle seguenti condizioni:
      a) utilizzare  per  la semina delle bordure miscugli di essenze
erbacee  formati  da  almeno  quattro  specie scelte fra le seguenti:
Phacelia  tanacetifolia,  Coriandrum  sativum,  Leguminose  (tutte le
specie),  Crucifere  (tutte  le  specie), Dactylis glomerata, Festuca
arundinacea,  Arrhenatherum  elatius,  Lolium perenne, Poa pratensis,
Festuca rubra, Phleum pratense, Trisetum flavescens, Bromus erectus;
      b) concimare  solo  all'impianto  con  una quantita' massima di
concime pari rispettivamente a 50 unita' per ettaro di azoto, fosforo
e potassio.
    3.  La  superficie  da  destinare  all'impegno  non  puo'  essere
inferiore  a  0,2  ettari  e non puo' superare il 20% dell'intera SAU
aziendale.
                              Art. 21.
                         Importo degli aiuti
    1. L'aiuto e' concesso per ettaro di SAU interessata alle bordure
ed e' pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.
    2.  Qualora  il  beneficiario  abbia  ottenuto, per le particelle
interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica
agricola  comune  dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del
17 maggio  1999,  l'aiuto  previsto dal presente articolo puo' essere
erogato  a  decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la
quale e' stato erogato detto aiuto compensativo.
                             Titolo III
               SOTTOMISURE F2 - GESTIONE DEI TERRITORI
                      AGRICOLI E MIGLIORAMENTO
               DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E NATURALI.
                              Capo VII
           Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati
                              Art. 22.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  La  presente  azione  riguarda  esclusivamente  superfici che
nell'ultimo   triennio   sono   state   coltivate  a  seminativi.  La
dimostrazione  di  tale  utilizzo  deve essere effettuata mediante la
presentazione,  all'atto della domanda, della seguente documentazione
giustificativa:
      a) copia  delle  domande  di aiuto presentata per accedere agli
aiuti   previsti  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  dal
regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999;
      b) in  alternativa  alla documentazione di cui alla lettera a):
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  che indichi le
particelle   interessate   e   le   colture  praticate  nel  triennio
precedente.
    2.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) convertire  a prato le superfici precedentemente destinate a
seminativo entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere il
prato per tutta la durata dell'impegno;
      b) effettuare  almeno  due  falciature all'anno, ridotte ad una
per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate
come   preferenziali.   Alla  falciatura  deve  seguire  l'asporto  e
l'utilizzo  della  biomassa,  allo  stato  fresco  o  essiccata.  Per
utilizzo  si  intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa
la vendita;
      c) effettuare   l'ultima   falciatura  dopo  il  15 agosto,  ad
eccezione  dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle
indicate come preferenziali;
      d) effettuare  le  falciature adottando i seguenti accorgimenti
per la salvaguardia della fauna:
        1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;
        2) mantenere  un'altezza  degli  organi  di  taglio  tale  da
preservare l'integrita' degli eventuali nidi presenti;
      e) controllare le infestanti arbustive ed arboree;
      f) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
    3.  Le  operazioni  colturali  di  conversione, che devono essere
descritte  nella relazione aziendale agroambientale, vanno effettuate
alle seguenti condizioni:
      a) costituire  il  prato  utilizzando  un  miscuglio di essenze
foraggere  di lunga durata con prevalenza di graminacee; nella scelta
delle  specie  si  deve  optare  per  almeno  sei fra quelle previste
nell'elenco  riportato  nell'allegato 4 - Capo II del PSR. Il seme di
leguminose  non  puo' comunque superare il 40% in peso del totale. E'
tuttavia  ammessa  l'utilizzazione  di  un  miscuglio  di  sementi di
provenienza  locale,  ottenuta  dalla  trebbiatura di prati spontanei
permanenti polifiti storicamente presenti;
      b) utilizzare   un  quantitativo  complessivo  di  semente  non
inferiore a 50 Kg/ha;
      c) sono ammesse concimazioni:
        all'impianto  con una quantita' massima di fertilizzante pari
rispettivamente a 50 unita' per ettaro di azoto, fosforo e potassio;
        di  mantenimento,  con una quantita' massima di fertilizzante
pari a 60 unita' per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio.
    4. La superficie minima di adesione e' pari ad un ettaro, ridotta
a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.
                              Art. 23.
                         Importo degli aiuti
    1. Gli  aiuti  sono  concessi per ettaro di SAU e sono pari a 600
euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.
    2.  Qualora  il  beneficiario  abbia  ottenuto, per le particelle
interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica
agricola  comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999, del consiglio del
17 maggio  1999,  l'aiuto  previsto dal presente articolo puo' essere
erogato  a  decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la
quale e' stato erogato detto aiuto compensativo.
                              Capo VIII
                  Azione 2 - Mantenimento dei prati
                         e dei prati pascoli
                              Art. 24.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1. Sono ammissibili all'aiuto:
      a) i  prati  polifiti  permanenti  storicamente  presenti; sono
considerati   tali   i   prati  spontanei  perenni,  cioe'  mantenuti
attraverso la sola operazione di falciatura;
      b) i prati permanenti e/o i prati pascoli;
      c) i  medicai  a  fine  ciclo:  si  considerano  a fine ciclo i
medicai di oltre cinque anni;
      d) le  superfici convertite da seminativo a prato, ivi comprese
quelle  convertite e mantenute tali attraverso l'applicazione del REG
(CEE) n. 2078/92;
      e) altre   superfici   inerbite  sulle  quali  viene  praticato
l'allevamento di ungulati selvatici.
    2.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) effettuare   concimazioni   con  una  quantita'  massima  di
fertilizzante  pari  60 unita' per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60
di  potassio.  Tali  massimali  vengono  dimezzati  per  le superfici
classificate come prati polifiti permanenti storicamente presenti;
      b) effettuare  almeno  due  falciature all'anno, ridotte ad una
per  i  terreni ricadenti nelle zone svantaggiate, in quelle indicate
come  preferenziali  e  per  i  terreni  condotti a prato-pascolo. Le
superfici  sulle  quali  viene  praticato  l'allevamento  di ungulati
selvatici   sono   esonerate   dall'obbligo  della  falciatura.  Alla
falciatura  deve  seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo
stato  fresco  o  essiccata.  Per  utilizzo  si intende una qualsiasi
utilizzazione economica, compresa la vendita;
      c) effettuare   l'ultima   falciatura  dopo  il  15 agosto,  ad
eccezione  dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle
indicate come preferenziali;
      d) effettuare  le  falciature adottando i seguenti accorgimenti
per la salvaguardia della fauna:
        1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;
        2)  mantenere  un'altezza  degli  organi  di  taglio  tale da
preservare l'integrita' degli eventuali nidi presenti;
          a) controllare le infestanti arbustive ed arboree;
          b) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
    3.  Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree preesistenti
sulla  particella  oggetto  d'impegno  vanno  mantenute. La copertura
erbosa sottostante va regolarmente falciata e/o dedicata al pascolo.
    4.  La  superficie  minima d'impegno e' pari a un ettaro, ridotta
a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.
                              Art. 25.
                         Importo degli aiuti
    1.  Gli  aiuti  sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono
differenziati  per  zona  di  applicazione  e  presenza  di attivita'
zootecnica secondo la seguente tabella:


                Aree preferenziali    Aree non preferenziali
                  euro     lire          euro      lire
Beneficiari con
 zootecnica       228     441.470         210     406.617
Altri beneficiari 200     387.254         190     367.891

    2.   Sono   considerati  beneficiari  con  zootecnia  coloro  che
conducono  superfici  a  prato  e/o  a prato-pascolo con un carico di
bestiame  pari almeno a 0,5 unita' bovine adulte (di seguito definite
UBA  nel presente regolamento) per ettaro di superficie a prato e/o a
prato-pascolo. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati
nell'allegato  2  al  presente  regolamento.  Per specie non previste
nell'allegato 2  si adotteranno idonei parametri di conversione sulla
base  delle  metodologie  seguite dall'Istituto nazionale di economia
agraria.
                               Capo IX
                 Azione 3 - Mantenimento dei pascoli
                              Art. 26.
                  Condizioni particolari ed impegni
                     per beneficiare dell'aiuto
    1. Il  beneficiario,  oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare i seguenti impegni particolari:
      a) mantenere  sulle  superfici  pascolate un carico di bestiame
non  inferiore  a  0,25  e  non  superiore  a  1,8  UBA per ettaro di
superficie;
      b) effettuare la pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti
infestanti;
      c) effettuare la turnazione dei pascoli per garantire un idoneo
ricaccio vegetativo,
      d) curare  la  viabilita'  d'accesso  ed  interna e le opere di
regimazione delle acque;
      e) astenersi  dall'uso  di  fertilizzanti  chimici di sintesi e
dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti.
    2.  Ai  soli fini del presente regolamento per pascolo si intende
una  superficie  inerbita  da destinare all'utilizzo diretto da parte
degli   animali.  E'  comunque  ammessa  una  copertura  arborea  e/o
arbustiva  purche' la superficie sottostante sia comunque pascolabile
e  garantisca  una adeguata produzione alimentare per gli animali che
ivi pascolano.
    3.  La durata minima del periodo pascolativo viene determinata in
90  giorni all'anno, anche non continuativi. Tale periodo puo' essere
ridotto  per  motivi derivanti da particolari situazioni climatiche o
ambientali   da  vagliare  da  parte  dell'IPA  previa  comunicazione
dell'interessato.
    4. La superficie minima di impegno e' pari ad un ettaro.
                              Art. 27.
                         Importo degli aiuti
    1.  Gli  aiuti  sono  concessi  per  ettaro  di SAU e sono pari a
160 euro (309.803 lire) per ettaro e per anno.
                              Titolo IV
            SOTTOMISURA F3 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA',
              CURA, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI SPAZI
                 SEMIATURALI E DEL PAESAGGIO RURALE.
                               Capo X
              Azione 1 - Allevamento di specie animali
                   locali minacciate di estinzione
                              Art. 28.
                  Condizioni particolari ed impegni
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  Possono  usufruire  dell'aiuto  i beneficiari che allevano le
seguenti razze locali minacciate di estinzione:

        specie              razza/popolazione
    caprina                     Istriana
    ovina                       Istriana (o Carsolina) Alpagota
    equina                      Lipizzano Norico

    2.  In  relazione alla razza allevata devono essere rispettate le
seguenti condizioni particolari:
      a) gli  ovini  di  razza  Istriana  (o  Carsolina)  ed Alpagota
nonche' gli equini di razza Lipizzano e Norico devono essere iscritti
ai registri anagrafici di razza;
      b) gli  equini  di  razza  Norico  di provenienza estera devono
essere iscritti al libro genealogico.
    3.  La  dimostrazione delle condizioni di cui al comma 2, avviene
mediante  presentazione,  all'atto  della  domanda,  del  certificato
anagrafico  o  genealogico  ovvero di idonea dichiarazione rilasciata
dall'Ente  preposto  alla  tenuta del registro anagrafico o del libro
genealogico.
    4.   Oltre   agli  impegni  di  ordine  generale,  devono  essere
rispettati i seguenti impegni particolari:
      a) le  femmine delle razze o popolazioni indicate devono essere
fecondate  da  maschi  appartenenti  alla stessa razza o popolazione,
provvedendo,  nel  caso  di greggi o mandrie misti, alla creazione di
differenti gruppi di monta;
      b) qualora  esistenti devono essere seguiti i piani di gestione
e di controllo della consanguineita';
      c) gli   animali  devono  essere  sottoposti  agli  adempimenti
previsti  dai  disciplinari  dei  libri  genealogici  e  dei registri
anagrafici.
                              Art. 29.
                         Importo degli aiuti
    1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno come indicato nella
seguente tabella:


   specie  razza/popolazione       euro/anno    lire/anno
     -          -                     -              -
caprina     Istriana                 400         774.508
ovina       Istriana (o Carsolina)
             Alpagota                400         774.508
equina      Lipizzano Norico         160         309.803

    2.  Al  fine  di  rispettare i massimali previsti dal paragrafo 2
dell'Art. 24 del REG (CE) n. 1257/1999, in ogni caso il numero di UBA
ammissibile all'aiuto non puo' eccedere:
      a) per le specie ovina e caprina: 1,125 UBA per ettaro di SAU;
      b) per la specie equina: 2,8 UBA per ettaro di SAU.
    3.  I  coefficienti  di  conversione  delle  UBA  sono  riportati
nell'allegato 2  al  presente  regolamento.  Per  specie non previste
nell'allegato 2  si adotteranno idonei parametri di conversione sulla
base  delle  metodologie  seguite dall'Istituto nazionale di economia
agraria.
                               Capo IX
           Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione
                e conservazione di elementi portanti
            dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale.
                              Art. 30.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
      a) creazione,  ripristino,  conservazione  e manutenzione delle
siepi  anche  alberate. Per siepi si intendono piantagioni lineari di
essenze  arbustive e/o arboree; rientrano in questa tipologia anche i
filari  di  alberi  maritati con la vite ed i filari di gelsi. Per la
determinazione  della  superficie  impegnata  si  fa riferimento alla
proiezione     ortogonale    della    chioma    della    siepe    sul
terreno, maggiorata  di  una fascia di rispetto per ogni lato esterno
pari ad almeno 2 metri;
      b) creazione,   ripristino,  conservazione  e  manutenzione  di
boschetti.  Si  intendono  come  tali  gli  appezzamenti  occupati da
vegetazione  arborea  e/o  arbustiva di superficie pari o inferiore a
0,5  ettari,  separati  da  altre  superfici a bosco da una fascia di
terreno  seminato  o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da
almeno 10 anni;
      c) conservazione   e   manutenzione   di   stagni,  laghetti  e
risorgive.  Si  intendono  come  tali le superfici occupate da bacini
naturali  o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di
acque   freatiche  o  artesiane.  Oltre  alla  superficie  mediamente
occupata  dall'acqua  va  inclusa  una fascia di rispetto di almenq 5
metri lungo l'intero perimetro che deve essere mantenuta inerbita per
il periodo di impegno.
    2.  La  superficie'  minima  d'impegno deve essere pari ad almeno
2.000  metri quadrati e non puo' rappresentare piu' del 20% della SAU
aziendale totale.
    3. La superficie impegnata non puo' comprendere parchi, giardini,
bacini  dove  viene praticata l'acquacoltura e comunque aree comprese
entro un raggio di 50 metri dalle abitazioni.
    4.  Per  gli  interventi riguardanti le siepi, anche alberate, il
beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i
seguenti impegni particolari:
      a) effettuare  periodici  tagli colturali e la potatura secondo
gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che
provochino sfibrature. Sono compresi nella potatura le riceppature, i
tagli   di   formazione,   i  tagli  di  produzione  ed  i  tagli  di
contenimento;
      b) eseguire  rinfoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al
rimpiazzo  delle fallanze al fine di migliorare la composizione delle
vecchie siepi impoverite;
      c) eseguire  il  controllo della vegetazione di accompagnamento
tramite ripuliture ed eliminazione delle infestanti;
      d) provvedere ad eventuali sostegni con pali tutori;
      e) mantenere,  oltre alla superficie derivante dalla proiezione
ortogonale  della  chioma  sul  terreno,  una fascia non coltivata di
almeno  2  metri  per  lato, che viene comunque ammessa all'aiuto nel
limite  dei  2 metri. Solo nel caso di siepi gia' esistenti, poste in
prossimita'  di  confini di proprieta', l'obbligo del mantenimento di
tale fascia si applica nei limiti di quanto consentito dalla distanza
dal  confine  medesimo.  Su  tale fascia e' vietato l'uso di prodotti
fitosanitari,   diserbanti   concimi   chimici   ed   organici;  sono
obbligatori  la  falciatura  della  vegetazione erbacea e la raccolta
della biomassa ottenuta;
      f) nel caso dell'intervento di creazione di siepi, rimpiazzo di
fallanze  o  rinfoltimenti,  il  sesto  d'impianto  non  deve  essere
superiore  a  metri  1,5  per  3  e devono essere utilizzate almeno 5
specie  tra  quelle  indicate  nell'allegato  4, capo II del PSR, con
prevalenza  di  arbusti.  Le  ulteriori  specie  arboree ed arbustive
utilizzate  devono  appartenere  alla  flora autoctona o storicamente
presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi
i  pioppi  ibridi  euroamericani  e  gli  alberi da frutto eccetto le
cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.
    5.  Per  gli  interventi riguardanti i boschetti il beneficiario,
oltre  agli  impegni  di  ordine generale, deve rispettare i seguenti
impegni particolari:
      a) mantenere,  oltre alla superficie derivante dalla proiezione
ortogonale   della   chioma  sul  terreno,  una  fascia  di  rispetto
perimetrale  non  coltivata  di  almeno  2  metri, che viene comunque
ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Tale fascia non deve essere
coltivata  e  sulla stessa e' vietato l'uso di prodotti fitosanitari.
concimi  chimici  ed  organici;  sono obbligatori la falciatura della
vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta;
      b) effettuare,  nel  caso  di boschetti diradati o deperenti, i
necessari rinfoltimenti e rimpiazzi;
      c) nel   caso   dell'intervento   di  creazione  di  boschetti,
rimpiazzo  di  fallanze o rinfoltimenti la distanza d'impianto fra le
singole  piante  non deve superare i 3 metri e devono essere presenti
almeno  4 specie arboree ed una arbustiva tra quelle indicate al capo
II  dell'allegato 4  al PSR. Le ulteriori specie arboree ed arbustive
utilizzate  devono  appartenere  alla  flora autoctona o storicamente
presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi
i  pioppi  ibridi  euroamericani  e  gli  alberi da frutto eccetto le
cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.
    6.  Per  gli  interventi  riguardanti gli stagni, i laghetti e le
risorgive il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare anche i seguenti impegni particolari:
      a) mantenere  un  adeguato livello idrico durante tutto l'anno,
fatte salve le cause di forza maggiore;
      b) mantenere  una  fascia  di rispetto lungo l'intero perimetro
del  bacino,  larga  almeno  cinque  metri che viene comunque ammessa
all'aiuto nel limite dei 5 metri, ed occupata, a seconda del contesto
ambientale  in cui si inserisce l'intervento, da vegetazione erbacea,
e/o arborea e/o arbustiva;
      c) controllare  ed  asportare,  nel  periodo autunno-invernale,
l'eventuale  vegetazione acquatica invadente che pregiudichi la buona
riuscita dell'intervento;
      d) evitare l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi
genere.
                              Art. 31.
                         Importo degli aiuti
    1.  Gli  aiuti sono concessi per unita' di superficie impegnata e
sono  espressi  in  euro  per  ettaro  e per anno. Il prospetto degli
aiuti,  differenziati  tra  zone  preferenziali  ed altre zone, e' il
seguente:


                   Zone preferenziali    Zone non preferenziali
                     euro        lire         euro      lire
                       -          -             -         -
Creazione e
 mantenimento        2.000     3.872.540      1.400    2.710.778
Conservazione e
 mantenimento        1.300     2.517.151      1.000    1.936.270

    2.  Qualora  il  beneficiario  abbia  ottenuto, per le particelle
interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica
agricola  comune  dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del
17 maggio  1999,  l'aiuto  previsto dal presente articolo puo' essere
erogato  a  decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la
quale e' stato erogato detto aiuto compensativo.
                               Capo X
                  Azione 3 - Creazione di ambienti
                  per la fauna e la flora selvatica
                              Art. 32.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1. Possono essere ammessi a contributo i beneficiari che ritirano
dalla  produzione terreni coltivati a seminativo da almeno due anni e
realizzano   sugli   stessi   ambienti  riconducibili  all'ecosistema
denominato  complesso  macchia-radura, che deve essere caratterizzato
dalla presenza di elementi qualificanti l'ambiente quali l'irregolare
alternarsi di zone arboreo-arbustive (macchia) ed erbacee (radura).
    2.  Il  beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve
rispettare anche i seguenti impegni particolari:
      a) creazione di aree a macchia;
      b) creazione di aree a radura sulla restante superficie.
    3.  La  creazione  di  aree a macchia puo' avvenire secondo una o
piu' delle seguenti tipologie:
      a) piantumazione   di  gruppi  vegetali  isolati  polispecifici
costituiti  da  specie  arbustive  ed  arboree tipiche del rispettivo
ambito   territoriale.   Tali   gruppi   devono   avere  le  seguenti
caratteristiche:
        1) la distanza tra le piante non deve superare i 3 metri;
        2) la larghezza minima del gruppo deve essere di 9 metri;
      b) piantumazione di fasce vegetali polispecifiche costituite da
specie   arbustive   ed   arboree   tipiche   del  rispettivo  ambito
territoriale. Tali fasce devono avere le seguenti caratteristiche:
        1) la distanza delle piante sulla fila e tra le file non deve
superare i 3 metri;
        2)  devono  avere  una  larghezza  minima di 9 metri e devono
essere costituite da almeno tre file, anche non rettilinee.
    4.  La  superficie  occupata  dalla macchia deve essere calcolata
considerando  la  proiezione  ortogonale  sul  terreno  della  chioma
mediamente  ottenibile  a  pianta  adulta  lungo  il  perimetro della
formazione  arboreo-arbustiva;  tale  superficie deve essere compresa
tra  il  10%  ed il 50% della superficie complessivamente impegnata a
macchia e radura.
    5.  Tra  le  specie  impiegabili  per  la creazione della macchia
devono   essere   presenti   almeno   cinque   tra   quelle  indicate
nell'allegato  4,  capo II, al PSR con prevalenza delle arbustive sia
nel  numero  delle  specie  che nel numero delle piante. Le ulteriori
specie  arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora
autoctona   o   storicamente   presente   nei  territori  interessati
dall'azione;  sono  comunque esclusi i pioppi ibridi euro-americani e
gli  alberi  da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad
ecotipi locali.
    6.  Le  piante  non  attecchite  vanno  sostituite  entro  l'anno
successivo all'impianto.
    7. La creazione delle aree a radura deve avvenire sulla rimanente
superficie  impegnata  mediante la realizzazione di una o piu' radure
costituite  di  norma da un prato permanente ottenuto dalla semina di
un  miscuglio  di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di
graminacee;  fra le specie utilizzate devono essere comprese almeno 5
tra quelle previste nell'elenco riportato nel capo II dell'allegato 4
al  PSR.  Nell'ambito della superficie a radura, oltre al prato, sono
comunque ammissibili :
      a) la  semina  di colture a perdere, da intendersi come colture
la  cui  produzione  non  puo' essere raccolta, su una superficie non
superiore al 30% di quella complessivamente impegnata;
      b) la  creazione  di  zone  umide  per  le  quali  deve  essere
mantenuto un adeguato livello d'acqua tipico dell'ambito territoriale
considerato;
      c) la  creazione  di  prati  umidi  per  i  quali,  nel periodo
da ottobre  a marzo, deve essere mantenuto un velo d'acqua per almeno
tre mesi.
    8.  Nelle  aree di radura occupate dal prato il beneficiario deve
provvedere a:
      a) effettuare  almeno  una  falciatura  all'anno,  con raccolta
della biomassa, nel periodo compreso fra l'inizio di agosto e la fine
di febbraio;  la  falciatura  puo'  essere  eseguita  anche  in  piu'
riprese,  e  deve  essere  effettuata  ad  una  altezza  minima di 10
centimetri dal suolo partendo dal centro dell'appezzamento;
      b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti e/o concimi
chimici ed organici;
      c) non praticare il pascolo.
    9.  La  superficie  minima  di adesione all'impegno e' pari a 0,4
ettari.
    10.  Le  superfici complessivamente impegnate possono raggiungere
anche il 100% della SAU aziendale.
                              Art. 33.
                         Periodo di impegno
    1. Il periodo di impegno previsto e' di dieci anni.
                              Art. 34.
                         Importo degli aiuti
    1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU impegnata e per anno
e sono differenziati in relazione alla localizzazione dell'azienda ed
al rapporto tra SAU impegnata e SAU totale:


                  SAU Impegnata        euro  lire
                        -                -     -
Pari o superiore
 al 40% della SAU
 totale                                 600  1.161.762
Inferiore al 40%
 della SAU
 totale         Aree preferenziali     1500  2.904.405
              Aree non preferenziali   1200  2.323.524

    2.  Qualora  il  beneficiario  abbia  ottenuto, per le particelle
interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica
agricola  comune  dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del
17 maggio  1999,  l'aiuto  previsto dal presente articolo puo' essere
erogato  a  decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la
quale e' stato erogato detto aiuto compensativo.
                               Capo XI
                Azione 4 - Recupero e/o conservazione
                  di aree a frutticoltura estensiva
                              Art. 35.
                  Condizioni ed impegni particolari
                     per beneficiare dell'aiuto
    1.  L'aiuto  viene  concesso  ai  beneficiari che si impegnano ad
applicare  determinate  tecniche colturali per il recupero e/o per il
mantenimento di frutteti costituiti da piante appartenenti a varieta'
ascrivibili   alle  cosiddette  varieta'  locali  ovvero  a  varieta'
obsolete o abbandonate dalla moderna frutticoltura.
    2.  Nel caso di mantenimento del frutteto tali tecniche colturali
consistono in:
      a) eseguire  le  operazioni colturali di mantenimento, quali la
potatura, la spollonatura, la raschiatura dei tronchi;
      b) non eseguire concimazioni chimiche;
      c) non  utilizzare  insetticidi; nel caso di forti infestazioni
afidiche  che  possano  interessare  giovani  piante in formazione e'
consentito un solo trattamento utilizzando i principi attivi indicati
dal  comitato  di  coordinamento  regionale  per  i  disciplinari  di
produzione e la UBPA;
      d) non   eseguire  piu'  di  tre  trattamenti  anticrittogamici
seguendo  le  prescrizioni  indicate  dal  comitato  di coordinamento
regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;
      e) eseguire  almeno  due  falciature  all'anno sulla superficie
interessata dall'impegno.
    3.  Nel  caso di recupero e mantenimento del frutteto, oltre alle
operazioni  di  cui  al  comma  2 devono essere applicate le seguenti
ulteriori operazioni colturali:
      a) eseguire  potature  di  risanamento  delle  piante  ed altre
operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di
varieta' locali;
      b) eseguire  l'eventuale  sovrainnesto di piante senescenti con
varieta' locali su almeno il 30% delle piante da recuperare.
    4.  La  superficie  assoggettata agli impegni agroambientali deve
essere pari ad almeno 0,3 ettari, anche non accorpati.
    5. La densita' del frutteto deve essere compresa fra:
      a) 50  e  300  piante  ettaro  per  le  colture del melo, pero,
susino;
      b) 20 e 100 piante ettaro per la coltura del castagno.
    6.  Per gli impianti con densita' inferiore alle 100 piante/ha e'
ammesso   l'infittimento  con  l'utilizzo  di  sole  varieta'  locali
innestate su franco.
                              Art. 36.
                         Importo degli aiuti
    1.  Gli  aiuti sono concessi per unita' di superficie impegnata e
sono pari a:
      a) 350  euro  (677.695  lire) per ettaro e per anno nel caso di
solo mantenimento;
      b) 530  euro (1.026.223 lire) per ettaro e per anno nel caso di
recupero e mantenimento.
                              Titolo V
                          NORME PROCEDURALI
                              Art. 37.
                      Competenze e definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
      a) organismo   pagatore:   l'Agenzia   per   le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA)  di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento
(CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che assolve in
via primaria, ai compiti di:
        1) erogazione dell'aiuto;
        2) controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.
      b) ente  gestore:  la direzione regionale dell'agricoltura, che
assolve ai compiti di:
        1) emanazione dei bandi;
        2)  acquisizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione
degli stessi all'organismo pagatore;
        3) funzione di coordinamento e di controllo regionale;
        4)  rapporti  con  organismo  pagatore  ed  eventuali enti di
coordinamento.
      c) ente attuatore: gli IPA che assolvono ai compiti di:
        1) acquisizione delle domande;
        2) controlli amministrativi ed istruttoria;
        3)  formulazione degli elenchi di liquidazione e trasmissione
degli stessi all'ente gestore;
      d) comitato  di  coordinamento  regionale per i disciplinari di
produzione e la UBPA, da istituire con successiva deliberazione della
giunta  regionale,  che  ha  il  compito  di fissare ed aggiornare le
prescrizioni  tecnico-produttive  relative alle colture oggetto delle
azioni della misura f - Misure agroambientali nonche' quelle relative
alla  UBPA in sostituzione al comitato di coordinamento regionale per
la lotta guidata ed integrata gia' previsto all'allegato 4 del PSR;
      e) nucleo di controllo, che assolve al compito di:
        1) effettuare i controlli in loco di cui all'art. 43;
        2) redigere i verbali di controllo.
    2.  Il  coordinamento delle operazioni di controllo e' effettuato
di  concerto  tra  il  direttore  del servizio per l'attuazione delle
direttive comunitarie in agricoltura ed i direttori degli ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  e  riguarda in particolare le seguenti
attivita':
      a) sovrintendere alle operazioni di controllo in loco;
      b) determinare  i  parametri  e  le  modalita'  di  scelta  del
campione;
      c) stabilire  il  periodo presunto in cui saranno effettuate le
verifiche;
      d) individuare   il   personale  idoneo  all'effettuazione  dei
controlli in loco;
      e) garantire   uniformita'   nelle   procedure  in  materia  di
controllo,  anche  individuando  gli  eventuali margini di tolleranza
nella  misurazione  delle superfici ai sensi del regolamento (CEE) n.
3887/92   della   Commissione   del  23 dicembre  1992  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  (di  seguito  definito  REG (CEE) n.
3887/92 nel presente regolamento).
                              Art. 38.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  aiuto  da  presentare  ai sensi del presente
regolamento si distinguono in:
      a) domande  di adesione iniziale: sono le domande con cui viene
dato inizio ad un nuovo periodo di impegno agroambientale;
      b) domande di conferma d'impegno: sono le domande con cui viene
annualmente  confermino  l'impegno  agroambientale conseguente ad una
domanda di adesione iniziale;
      c) domande  di  variazione:  sono  le  domande  con cui vengono
richieste  delle  modifiche  a  quanto  previsto  con  la  domanda di
adesione iniziale.
    2.  Le  domande di aiuto, formulate esclusivamente sugli appositi
modelli  forniti  dall'ente gestore e comprensive dei relativi quadri
ed  allegati,  devono  essere  presentate  all'IPA nel cui territorio
ricade  l'unita' tecnico-economica, corredate dalla documentazione di
cui al successivo art. 39.
    3.  L'inoltro  delle domande agli IPA puo' avvenire direttamente,
tramite posta o tramite delegato:
      a) la  domanda  inoltrata direttamente deve essere accompagnata
da  un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata,
che  riporti  anche  il  riferimento  alla  domanda, sottoscritto dal
richiedente;  detto  elenco, previa apposizione del timbro datario da
parte  dell'ufficio  ricevente,  costituisce  ricevuta  dell'avvenuta
presentazione;
      b) la  domanda  inoltrata  tramite  mezzo postale, accompagnata
dall'elenco  di  cui  alla  lettera  a), deve essere inviata mediante
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno. In tal caso, per la verifica
del  rispetto  dei  termini  di presentazione anche ai fini di quanto
disposto  al  secondo ed al terzo comma dell'Art. 40, fa fede la data
di inoltro all'ufficio postale;
      c) le   domande   inoltrate   tramite  delegato  devono  essere
trasmesse  anche  sul  supporto informatico reso disponibile dall'IPA
nonche'  essere  corredate  dell'elenco  di  cui  alla lettera a); il
delegato  leve  predisporre  in  duplice copia elenco sottoscritto di
tutte  le  domande  oggetto  dell'invio  che,  previa apposizione del
timbro  datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta
dell'avvenuta  presentazione; gli estremi del delegato vanno indicati
nell'apposito spazio della domanda.
                              Art. 39.
                    Documentazione da presentare
    1.  In  allegato  alle  domande  di adesione iniziale deve essere
presentata  la  relazione  aziendale  agroambientale; alla domanda va
inoltre  allegata  la specifica documentazione eventualmente indicata
per ogni singola azione.
    2.  Nel  caso  vengano  indicate  delle  aree preferenziali, alla
domanda     va     allegata    idonea    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione  comunale  competente  per territorio, ovvero da
altro ufficio competente in materia, comprovante l'appartenenza della
singola  particella  catastale  a tali aree. Tale documentazione puo'
essere   sostituita   da  certificazione  redatta  da  professionista
abilitato.
    3.  Alle  domande  relative  alle  azioni "Creazione, ripristino,
manutenzione     e     conservazione     di     elementi     portanti
dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale" e "Creazione di ambienti
per  la fauna e la flora selvatica" va allegata una planimetria delle
aree  oggetto  dei  diversi'  interventi  previsti in tali azioni, da
redarre secondo quanto stabilito nelle linee guida che verranno messe
a     disposizione     da    parte    dell'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura.
    4.  I  richiedenti che volessero usufruire della priorita' di cui
al  comma  5  dell'Art.  41,  devono  presentare il modello regionale
integrativo  della misura "f - Misure agroambientali" che sara' messo
a disposizione dagli IPA.
    5.   E'   data  facolta'  agli  ispettorati  dell'agricoltura  di
richiedere   l'ulteriore   documentazione   integrativa  che  dovesse
rendersi  necessaria  anche  al  fine  di  far  fronte  alle esigenze
procedurali  stabilite  dall'organismo  pagatore per l'erogazione dei
fondi e/o per l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio.
                              Art. 40.
             Termine per la presentazione delle domande
    1.  La  data di scadenza per la presentazione delle domande viene
stabilita  con  decreto  del  direttore regionale dell'agricoltura da
pubblicare   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  fatto salvo quanto stabilito all'art. 50 del
presente regolamento relativamente all'annata in corso.
    2.  Ai  sensi  dell'Art. 8, comma 1, del REG (CEE) n. 3887/92, le
domande  iniziali  che  pervengono  oltre il termine di presentazione
vengono  assoggettate  ad  una  riduzione  dell'importo  di aiuto per
l'annualita'  pari  all'1%  per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo
supera i 25 giorni la domanda viene dichiarata irricevibile.
    3.  Le  domande  di  conferma  d'impegno  che pervengono oltre il
termine  di  presentazione  vengono  assoggettate  e ad una riduzione
dell'importo di aiuto per l'annualita' pari all'1% per ogni giorno di
ritardo.  Se  tale  ritardo  supera  i  25 giorni l'IPA invia nota di
sollecito  alla  quale  il  beneficiario dovra' far seguire, entro 15
giorni   dal  ricevimento,  regolare  inoltro  di  domanda,  pena  la
decadenza totale della domanda iniziale e la conseguente restituzione
di tutti gli importi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.
    4.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i  casi di forza maggiore
previsti dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 3887/92.
                              Art. 41.
               Criteri per la selezione delle domande
    1.  Fermo  restando  il rispetto dei contratti in corso afferenti
alle  domande relative alla prosecuzione degli impegni assunti con il
REG   (CEE)   n.  2078/92,  nell'eventualita'  in  cui  le  richieste
presentate superino le risorse finanziarie si applicheranno i criteri
di selezione descritti nel presente articolo.
    2.   Prioritariamente   si   accoglieranno,  purche'  complete  e
regolarmente  inoltrate entro il termine di presentazione, le domande
che  trasformano  in  misura  "f - Misure agroambientali" gli impegni
assunti   ai   sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2078/92  ancorche'
comportanti ampliamenti di superficie e/o adesione a nuove azioni.
    3.  Successivamente  verranno  selezionate le domande di adesione
iniziale   alla   misura   "f  -  Misure  agroambientali"  afferenti,
nell'ordine,  alle  seguenti azioni ancorche' congiuntamente ad una o
piu' delle altre azioni previste dal presente regolamento:
      a) "Introduzione  o  mantenimento  dei  metodi  di  agricoltura
biologica" purche' la superficie impegnata con l'azione sia superiore
al 20% di quella complessivamente impegnata;
      b) "Allevamento   di   specie   animali  locali  minacciate  di
estinzione"  limitatamente  alle imprese con SAU sita prevalentemente
nelle  zone  svantaggiate  ai sensi della direttiva del Consiglio del
28 aprile 1975 (75/273/CEE);
      c) "Recupero   e/o   conservazione   di  aree  a  frutticoltura
estensiva";
      d) "Creazione  di  ambienti  per la fauna e la flora selvatica"
purche'  la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di
quella complessivamente impegnata.
    4.   Le   rimanenti  domande,  purche'  complete  e  regolarmente
inoltrate  entro  il  termine  di presentazione, verranno selezionate
tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
      a) superfici  impegnate  ricadenti almeno per il 20% nelle zone
preferenziali di cui all'allegato 3 - Capo 2 del PSR;
      b) superfici  impegnate  ricadenti  per  piu'  del  50% in zona
svantaggiata  ai  sensi  della  direttiva del Consiglio del 28 aprile
1975 (75/273/CEE);
      c) superfici impegnate ricadenti per piu' del 50% in zona A;
      d) superfici impegnate ricadenti nel restante territorio.
    5.  Qualora  si rendesse necessario si procedera' ad un'ulteriore
selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:
      a) domande   presentate   da  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale  ai  sensi  della  legge  regionale  10 gennaio 1996, n. 6
purche'  il titolare o uno dei contitolari abbia eta' non superiore a
quarant'anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
      b) domande  presentate  da altri imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6;
      c) domande  presentate da imprese agricole iscritte al registro
di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
      d) altri richiedenti.
    6.  Qualora  si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore
selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:
      a) aziende   con   almeno  1  ettaro  di  superficie  impegnata
coltivata ad ortaggi;
      b) aziende   con   almeno  3  ettari  di  superficie  impegnata
coltivata a vigneto e/o frutteto;
      c) altre aziende.
    7.  Qualora  si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore
selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:
      a) aziende  che  impegnino  superfici  comprese  fra  10  e 100
ettari;
      b) aziende  che  impegnino  superfici  comprese  fra  100 e 500
ettari;
      c) aziende che impegnino superfici superiori a 500 ettari;
      d) altre aziende.
    8.  Qualora  si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore
selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:
      a) adesione   di   tutta   la  SAU  assoggettabile  ad  impegni
agroambientali;
      b) adesione  di  parte  della  SAU  assoggettabile  ad  impegni
agroambientali.
    9.  Qualora  si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore
selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:
      a) adesione a piu' azioni della misura f;
      b) adesione ad una sola azione della misura f.
    10.  Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore
selezione  privilegiando  le  domande  afferenti,  nell'ordine,  alle
seguenti  azioni  ancorche'  congiuntamente ad una o piu' delle altre
azioni di seguito indicate:
      a) "Introduzione  o  mantenimento  dei  metodi  di  agricoltura
biologica";
      b) "Allevamento   di   specie   animali  locali  minacciate  di
estinzione";
      c) "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica";
      d) "Creazione,  ripristino,  manutenzione  e  conservazione  di
elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale";
      e) "Conversione dei seminativi in prati";
      f) "Sensibile   riduzione   dell'impiego   di   concimi   e  di
fitofarmaci  mediante  lintroduzione  di  colture  da biomassa per la
produzione di energia o per altri usi industriali";
      g) "Sensibile   riduzione   dell'impiego   di   concimi   e  di
fitofarmaci";
      h) "Mantenimento dei prati e dei prati pascoli";
      i) "Mantenimento dei pascoli".
    11.   Qualora   i  criteri  di  selezione  finora  descritti  non
consentissero  di  arrivare  ad  una  individuazione  esaustiva delle
domande  finanziabili,  si  privilegeranno  le domande presentate dai
richiedenti piu' giovani.
    12.  Operata  la  selezione delle domande complete e regolarmente
inoltrate  entro  il termine di presentazione si procedera' all'esame
di  quelle  pervenute entro i termini di cui al comma 2 dell'Art. 40,
applicando   alle  stesse  i  medesimi  criteri  di  selezione  sopra
descritti.
                              Art. 42.
                        Procedura istruttoria
    1.  L'IPA  acquisisce  le  domande  al proprio protocollo secondo
l'ordine  di  presentazione  e  provvede  ad acquisire anche mediante
l'apposito  software  i  dati  necessari  alla  fase  istrutioria, al
controllo,  alla  liquidazione  ed al monitoraggio, nonche' tutti gli
ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.
    2.  Acquisite  le domande l'ispettorato provvede a verificarne la
completezza  formale  e  documentale  e successivamente fornisce alla
direzione  regionale  dell'agricoltura  i  dati  necessari ad operare
l'eventuale  selezione  delle  domande  ricevibili  sulla  base delle
risorse disponibili.
    3.  La  direzione regionale dell'agricoltura provvede a formulare
la  graduatoria  provvisoria  regionale  delle domande potenzialmente
finanziabili  sulla  base  delle  risorse  disponibili  e  provvede a
renderla  disponibile  agli  interessati anche mediante pubblicazione
sul sito Internet della Regione.
    4   L'ispettorato,   relativamente   alle  domande  finanziabili,
verifica  la  sussistenza  dei  presupposti e dei requisiti richiesti
mediante l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 43.
    5.  Qualora si rilevi la non ricevibilita' della domanda o la non
sussistenza  dei  presupposti  o  dei requisiti richiesti deve essere
data al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilita' e di
conseguente  archiviazione,  comunicando contestualmente il termine e
l'autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere.  Nel  caso  di domande di
conferma  d'impegno  viene  inoltre  pronunciata  la  decadenza dagli
aiuti, fatte salve le cause previste all'art. 8.
    6.   A   seguito   dell'ammissione   della   domanda   all'aiuto,
l'ispettorato   provinciale  dell'agricoltura  mette  a  disposizione
dell'interessato  il  registro  aziendale della misura f intestato al
medesimo  e  validato con sottoscrizione del direttore dell'ufficio o
suo delegato.
    7.  Sulla  base  dei  controlli  ed  ove necessario l'ispettorato
provvede  a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni erronee o incomplete. Qualora le irregolarita' rilevate
non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 5.
    8.   Nel   caso   vengano   riscontrate  false  dichiarazioni  la
fattispecie   viene  segnalata  alla  competente  autorita'  per  gli
accertamenti   degli   aspetti   relativi  alla  negligenza  grave  o
all'intenzionalita'  di  cui  al  paragrafo 3 del regolamento (CE) n.
1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999.
    9.   Fatta   salva   l'applicazione   delle   sanzioni  penali  e
amministrative  previste  dalla legge, qualora le false dichiarazioni
di  cui  al  comma 7 siano state rese per negligenza grave la domanda
viene  respinta  ed il richiedente viene escluso per l'anno civile in
questione  da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel capo VI
del REG (CE) n. 1257/1999; qualora le false dichiarazioni siano state
rese  intenzionalmente,  il richiedente e' escluso da tutte le misure
di  sviluppo  rurale  comprese  nel capo VI del REG (CE) n. 1257/1999
anche per l'anno successivo.
    10.  In  attesa delle determinazioni dell'autorita' competente il
richiedente  e'  comunque  ammesso  all'aiuto  sulla  base  di quanto
stabilito  al  successivo  art. 45, fatto salvo il recupero dei fondi
erogati,  maggiorati  degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
sconto,  qualora  l'autorita'  rilevi la sussistenza della negligenza
grave o dell'intenzionalita'.
    11.  Per  le  domande  ammesse all'aiuto l'ispettorato provvede a
costituire un fascicolo aziendale contenente:
      a) i moduli di domanda e la relativa documentazione allegata;
      b) l'apposita  lista  di  controllo  (check-list), prodotta dal
programma informatico di gestione della misura riferita allo stato di
ogni  domanda  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dai funzionari competenti;
      c) l'annotazione  degli  estremi  identificativi  dei  registri
aziendali consegnati ai beneficiario;
      d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.
    12.  Eseguiti  i  dovuti controlli l'istruttoria della domanda e'
conclusa e l'ispettorato provvede ad inserirla nel relativo elenco di
liquidazione   che   viene   trasmesso   alla   direzione   regionale
dell'agricoltura per il successivo inoltro all'organismo pagatore.
                              Art. 43.
                       Procedura di controllo
    1.  Le  attivita'  di  controllo sono eseguite in conformita' con
quanto  disposto  dal  titolo  IV del regolamento (CEE) 3887/92 della
Commissione e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 47
del  regolamento  (CE)  n.  1750/1999 della Commissione del 23 luglio
1999. In particolare i controlli si articolano in:
      a) controlli amministrativi:
      b) controlli in loco.
    2.   I   controlli   amministrativi  vengono  effettuati  a  cura
dell'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura sulla totalita' delle
domande ricevibili al fine:
      a) di  verificare  la  completezza della domanda e dei relativi
allegati;
      b) di  sottoporre  le  informazioni prodotte dal richiedente al
sistema  integrato  di  controllo  provvedendo alla risoluzione delle
eventuali anomalie generate dallo stesso;
      c) di determinare l'ammissibilita' della domanda e quantificare
l'aiuto spettante.
    3.  I  controlli  in  loco  vengono  effettuati su un campione di
almeno  il  5% delle domande, determinato a seguito di un'analisi del
rischio.  Laddove sussistano ragionevoli motivazioni, il controllo in
loco   puo'   essere  effettuato  anche  al  di  fuori  del  campione
predeterminato.
    4.  I  controlli  in  loco  sono  finalizzati alla verifica delle
superfici,  delle  UBA,  del  rispetto degli adempimenti tecnici e di
altro  tipo  sottoscritti  dal  richiedente con la domanda di aiuto e
vertono sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di
domanda  di aiuto; tuttavia, qualora dall'esame di elementi oggettivi
si  possa  presumere la corretta attuazione degli impegni sull'intera
superficie  assoggettata,  l'ispezione sul posto puo' essere limitata
ad  un  campione  corrispondente  almeno  alla meta' delle particelle
agricole in domanda.
    5.  Il  campione  di  cui  al  comma 3 comprende i beneficiari da
sottoporre   ai   controlli  sulla  venidicita'  delle  dichiarazioni
rilasciate   ai   sensi   della   vigente  normativa  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
    6.  I  controlli  in loco riguardanti i premi per animale vengono
eseguiti  sulla  base  delle  disposizioni  di cui ai paragrafi 5 e 6
dell'Art. 6 del REG (CE n. 3887/1992); i controlli in ben riguardanti
le superfici vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai
paragrafi 7 e 8 dell'art. 6 del citato regolamento.
    7.  I controlli in loco si effettuano senza preaviso; tuttavia al
fine   di  migliorarne  l'efficienza,  e'  ammesso  un  preavviso  al
beneficiario non superiore alle 48 ore. Nell'ambito dell'attivita' di
controllo   in   loco   degli  impegni  che  prevedono  la  riduzione
dell'impiego  di  fertilizzanti,  fitofarmaci  e  diserbanti  saranno
applicate  le  tecniche di indagine ritenute piu' adeguate e potranno
essere  disposte analisi di laboratorio avvalendosi dei laboratori di
analisi   dell'Ente   regionale  per  la  promozione  e  lo  sviluppo
dell'agricoltura.
    8.  Ciascun  controllo  in  loco  e'  oggetto  di  una  relazione
contenente i seguenti elementi:
      a) il motivo della visita;
      b) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo;
      e) le persone presenti;
      d) il  numero  di  parcelle  visitate  e  di quelle misurate, i
risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
      e) il  numero  e  la  specie  degli  animali constatati in loco
nonche' eventualmente, se sottoposti a controllo, i numeri dei marchi
auricolari  ed  i  dati  riportati nel registro di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e nella base di
dati,  informatizzata  ai sensi dell'art. 5 del REG (CE) n. 1760/2000
del  17 luglio  2000,  le  risultanze  dei  controlli e, se del caso,
osservazioni   particolari   relative   a   determinati   numeri   di
identificazione;
      f) l'applicazione   della  UBPA  sulle  parcelle  eventualmente
assoggettate a tale condizione.
    9.  La  relazione  e'  firmata  dall'imprenditore  o  da  un  suo
rappresentante,   che  possono  limitarsi  ad  attestate  la  propria
presenza  al  momento  del  controllo  oppure  aggiungere  le proprie
osservazioni.
                              Art. 44.
                      I r r e g o l a r i t a'
    1.  Le  irregolarita'  rilevate  in  fase  di  controllo  possono
riguardare:
      a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
      b) difformita'  tra quanto dichiarato da parte dall'interessato
e   quanto   verificato  in  sede  di  controllo  relativamente  alle
dimensioni   ed  alle  caratteristiche  delle  unita'  di  produzione
dichiarate;
      c) inadempimenti,  totali  o  parziali,  rispetto  agli impegni
assunti.
    Ai  fini  del  controllo  gli  impegni si distinguono tra impegni
essenziali  e impegni accessori. Gli impegni essenziali rappresentano
quegli  adempimenti  tecnici  che se disattesi determinano il mancato
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla azione in oggetto. Gli
impegni  accessori  rappresentano  quegli  adempimenti tecnici che se
disattesi  consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi
della azione.
    2.  Le  irregolarita' riscontrate possono comportare l'esclusione
parziale  o totale dall'aiuto per le restanti annualita' e l'obbligo,
a  carico  del  beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente
gli  importi  che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati
dei  relativi  interessi,  calcolati al tasso ufficiale di sconto. in
vigore  al  momento  del  pagamento  dei relativi premi, maturati nel
periodo  intercorrente  tra  la  data  di  pagamento  e  la  data  di
restituzione  delle  somme.  A  tali  fini  la data di pagamento deve
essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari o in
altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata. Gli
interessi  non  sono  dovuti  nel  caso che il pagamento indebito sia
avvenuto per errore delle autorita' competenti.
    3.  In  caso  di  decadenza parziale, qualora in base alla durata
dell'impegno  assunto  debba  essere  liquidata  ancora  una  o  piu'
annualita'  di premio, l'IPA puo' compensare le somme dovute mediante
riduzione delle spettanze per gli anni successivi, salvo l'obbligo di
restituzione delle somme eccedenti.
                              Art. 45.
                      Decadenza per difformita'
    1.  Per  difformita'  si intende qualsiasi differenza riscontrata
tra  quanto  dichiarato in domanda e quanto effettivamente verificato
in  fase  di  controllo  amministrativo  o in loco relativamente alle
dimensioni   ed  alle  caratteristiche  delle  unita'  di  produzione
dichiarate  fatto  salvo,  per  le  superfici, l'eventuale margine di
tolleranza  individuato in base alle indicazioni fornite ai sensi del
comma 2 dell'art. 37.
    2.  Qualora  la  superficie  o  il  numero  di  animali accertati
risultino  superiori  a  quelli  dichiarati in domanda, l'importo del
premio  viene  calcolato  sulla  base  della  superficie  o numero di
animali dichiarati e non si da' luogo a decadenza.
    3.   Nel  caso  di  difformita'  di  superficie,  qualora  quella
accertata  risulti inferiore a quella dichiarata in domanda l'importo
del   premio   eventualmente   erogabile  per  singola  azione  viene
rideterminato sulla base della superficie effettivamente accertata ed
ammissibile  all'aiuto;  tali  difformita'  tuttavia  comportano  una
decadenza  parziale  o  totale  dell'azione  differenziata in ragione
della percentuale di difformita' come di seguito determinato:
      a) decadenza  parziale  per differenze inferiore o uguale al 3%
della  superficie oggetto dell'aiuto: l'importo di aiuto per l'anno a
cui  si  riferisce  il  controllo  viene  rideterminato  in base alla
superficie   effettivamente   accertata;   per  gli  anni  successivi
l'importo  del  premio  viene  rideterminato  in base alla superficie
accertata  ed  il  beneficiario  e'  tenuto  a  restituire  le  somme
eccedenti  eventualmente ricevute per gli anni precedenti, maggiorate
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;
      b) decadenza  parziale  per  differenze  superiori  al 3% della
superficie  oggetto  dell'aiuto o a 2 ettari ma non superiori al 20%:
l'importo  di  aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene
rideterminato  in  base  alla  superficie  effettivamente  accertata,
decurtato di un importo corrispondente al doppio della percentuale di
scostamento  accertata  in sede di controllo. Per gli anni successivi
l'importo   del  premio  viene  calcolato  in  base  alla  superficie
accertata.  Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti
eventualmente gia' ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;
      c) decadenza  totale:  per  differenze superiori al 20% l'aiuto
per  l'anno  a  cui  si  riferisce il controllo non viene erogato. Il
beneficiario    e'    tenuto    a    restituire    le    somme   gia'
ricevute, maggiorate  degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
sconto.
    5.  Nel  solo  caso  di  aiuti riferiti alle UBA, qualora vengano
riscontrate  difformita'  tra  il  numero di animali dichiarati nella
domanda di aiuto ed il numero di animali ammissibili accertati, fatte
salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 8, l'aiuto viene
ridotto  come previsto dall'articolo 10-ter, del regolamento (CEE) n.
3887/92.
    6.  Qualora  in  occasione del controllo si accertino difformita'
riferibili  alle  annualita' precedenti, si procede al recupero delle
somme    indebitamente    percepite    secondo    le   modalita'   di
rideterminazione del premio come descritte ai punti precedenti.
    7.  Nel  solo  caso di aiuti riferiti alle UBA, se il beneficiano
non  ha  potuto  rispettare  l'obbligo  di  detenzione  per  causa di
forza maggiore,  il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero
di  UBA  effettivamente ammissibili al momento in cui e' sopravvenuto
il caso di forza maggiore.
    8. Le cause di decadenza per difformita' producono i loro effetti
nei  confronti  delle  singole azioni nelle quali tali difformita' si
sono  verificate;  tuttavia,  se la somma degli importi dei premi non
concedibili  supera,  per lo stesso beneficiario, il 20% dell'importo
complessivo   erogabile   per  ciascun  anno,  viene  pronunziata  la
decadenza totale per tutte le azioni.
                              Art. 46.
       Decadenza per inadempimento agli impegni agroambientali
    1.  Per  ogni azione vengono definiti nell'allegato 3 al presente
regolamento  gli  impegni agroambientali considerati essenziali e gli
impegni agroambientali considerati accessori.
    2.  L'inadempimento  ad uno o piu' impegni essenziali comporta la
decadenza totale dell'azione.
    3.  L'inadempimento  ad uno o piu' impegni accessori comporta una
riduzione  dell'aiuto  per coltura riferito all'anno ed all'unita' di
produzione  pari  alla  percentuale calcolata secondo quanto indicato
nell'allegato 3.
    4. Qualora la riduzione di cui al comma 3 sia pari o superiore al
20%   l'azione   decade  totalmente.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a
restituire   le   relative   somme   gia'   ricevute   per  gli  anni
precedenti, maggiorate  degli  interessi calcolati al tasso ufficiale
di sconto.
    5.  La  decadenza  totale  e'  disposta nei confronti di tutte le
azioni nel caso in cui, per effetto dell'inadempimento a piu' impegni
accessori  relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi
il  20%  del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno. Il beneficiario
e'  tenuto  a restituire le relative somme gia' ricevute per gli anni
precedenti, maggiorate  degli  interessi calcolati al tasso ufficiale
di sconto.
    6.   Il   conienuto  dell'allegato  3  ha  valore  di  guida  per
l'incaricato  del  controllo.  Lo  stesso,  valutando  le  condizioni
pedologiche,   climatiche,   agronomiche   ed  aziendali  nonche'  lo
specifico  significato  tecnico delle singole operazioni eseguite dal
beneficiario  ha  comunque  facolta' di esprimersi anche superando le
indicazioni,  purche'  le  valutazioni  operate risultino chiaramente
motivate  e  finalizzate  al  raggiungimento  degli obiettivi fissati
dalla misura "f - Misure agroambientali".
    7.   L'incaricato  del  controllo,  nell'espletamento  delle  sue
funzioni,  puo'  inoltre  tenere  in  debita considerazione eventuali
documentate  prescrizioni  di  interventi  di  diserbo  e/o difesa, a
fronte   di  situazioni  non  prevedibili  di  particolare  gravita',
rilasciate dai competenti osservatori per le malattie delle piante.
                              Art. 47.
                Decadenza per inadempimento alla UBPA
    1.  L'inadempimento  ad  una o piu' delle condizioni obbligatorie
descritte  nell'allegato  1  al PSR comporta una riduzione dell'aiuto
riferito all'anno da calcolare sulla base del rapporto fra superficie
soggetta  ad  UBPA  e SAU e delle percentuali indicate nella seguente
tabella:


    Condizione obbligatoria        % di riduzione dell'aiuto
             --                              --
Gestione del suolo                            6
Fertilizzazione                              10
Difesa                                        8
Diserbo                                       8
Carico di bestiame                            6
Raccolta                                     10

    2.   La   percentuale   di   riduzione  dell'aiuto  si  determina
moltiplicando  i  coefficienti di cui alla tabella del comma 1 per il
rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU.
    3.  Le percentuali di riduzione di cui al comma 2 si cumulano con
quelle  eventualmente  determinate  ai  sensi  dell'art.  46  e trova
comunque applicazione il comma 5 dell'art. 46.
                              Art. 48.
                      Pronuncia della decadenza
    1.  La  decadenza  viene  pronunciata  dall'IPA,  che  provvede a
notificare  all'interessato  l'atto di decadenza a mezzo raccomandata
con  avviso  di ricevimento, comunicando contestualmente il termine e
l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
    2.  Ad avvenuta esecutivita' dell'atto di decadenza l'IPA attiva,
in via diretta ed immediata, le azioni per il recupero dell'indebito.
    3.  All'eventuale  recupero coattivo delle somme erogate a titolo
di premio provvede, per competenza, l'organismo pagatore.
                              Art. 49.
                  Sanzioni amministrative e penali
    1.   Ove   si  accertino  irregolarita'  che  possono  dar  luogo
contestualmente  alla  decadenza  ed  all'applicazione delle sanzioni
amministrative  di  cui  alla  legge  23 dicembre 1986, n. 898, fermo
restando   l'obbligo   della   denuncia   alla  competente  autorita'
giudiziaria  nei  casi  costituenti ipotesi di reato, la relazione di
controllo,   in  originale  e'  in  copia  autentica,  dovra'  essere
trasmessa  all'ispettorato  centrale  repressione frodi competente ad
emettere    l'ordinanza-ingiunzione    unitamente   al   verbale   di
contestazione con gli estremi dell'avvenuta notifica.
                              Art. 50.
                          Norme transitorie
    1. Per l'annata agraria 2000-2001 il termine per la presentazione
delle   domande  viene  fissato  al  quindicesimo  giorno  successivo
all'entrata  in vigore del presente regolamento. Eventuali proroghe a
tale  termine  possono  essere  concesse  con  decreto  del direttore
regionale  dell'agricoltura  da  pubblicare  nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    2. Eventuali domande pervenute successivamente alla ricezione del
PSR da parte della Commissione europea e prima dell'entrata in vigore
del  presente regolamento sono considerate segnalazione di assunzione
di  impegni  agroambientali  e  sono  accoglibili se presentate nella
forma prevista dal presente regolamento.
                              Art. 51.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE
    (Omissis).