Art. 3.
                     Adempimenti amministrativi
    1.  L'attivita'  di cui all'Art. 1, e' intrapresa previa denuncia
di  inizio attivita' ai sensi dell'Art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n.  241  (Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  successive
modificazioni, da inviare al comune territorialmente competente.
    2.  Il  comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo
ai  fini  della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita',
comunicandone l'esito alla provincia.
    3. L'esercizio dell'attivita' di cui all'Art. 1, non necessita di
iscrizione  alla  sezione  speciale  del  registro degli esercenti il
commercio.
    4.  Gli  esercenti  l'attivita'  di cui all'Art. 1, comunicano al
comune  e  alla  provincia,  entro  il  30 settembre di ogni anno, il
periodo  di  apertura dell'attivita' ed i prezzi minimi e massimi con
validita'   dal   1  gennaio  dell'anno  successivo.  Copia  di  tale
comunicazione e' esposta all'interno della struttura ricettiva.
    5.  Gli  esercenti  l'attivita'  di  cui  all'Art.  1, comunicano
mensilmente al comune ed alla provincia, su apposito modulo ISTAT, il
movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.