Art. 3. Adempimenti amministrativi 1. L'attivita' di cui all'Art. 1, e' intrapresa previa denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, da inviare al comune territorialmente competente. 2. Il comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita', comunicandone l'esito alla provincia. 3. L'esercizio dell'attivita' di cui all'Art. 1, non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 4. Gli esercenti l'attivita' di cui all'Art. 1, comunicano al comune e alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo di apertura dell'attivita' ed i prezzi minimi e massimi con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo. Copia di tale comunicazione e' esposta all'interno della struttura ricettiva. 5. Gli esercenti l'attivita' di cui all'Art. 1, comunicano mensilmente al comune ed alla provincia, su apposito modulo ISTAT, il movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.