Art. 4.
                     Pubblicita' dell'attivita'
    1. La provincia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4
dell'Art. 3, redige annualmente l'elenco delle attivita' ricettive di
cui  all'Art.  1,  con particolare riferimento ai prezzi praticati, e
provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme ritenute opportune.