Art. 5.
                     Formazione degli operatori
    1.  La  Regione  puo'  concedere  contributi  per l'attuazione di
iniziative  di  studio,  formazione,  qualificazione  professionale e
aggiornamento  degli  operatori  degli  esercizi di cui all'Art. 1, a
favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o
di  organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o
costituite fra gli operatori medesimi.