Art. 5. Formazione degli operatori 1. La Regione puo' concedere contributi per l'attuazione di iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale e aggiornamento degli operatori degli esercizi di cui all'Art. 1, a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori medesimi.