Art. 6.
           Iniziative di promozione e commercializzazione
    1.  Ai  sensi  dell'Art. 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo
1998,  n.  7  (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione  e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi
regionali  5 dicembre  1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993,  n.  35,  e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto
1993,  n.  28),  le  direttive  applicative  del programma poliennale
deliberato  dalla giunta regionale indicano i criteri ed i limiti per
il  cofinanziamento di iniziative di promozione o commercializzazione
turistica relative agli esercizi di cui all'Art. 1.
    2.   I   titolari   di   tali   esercizi   possono   accedere  ai
cofinanziamenti  suddetti a condizione che sussistano gli elementi di
cui all'Art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998.