Art. 6. Iniziative di promozione e commercializzazione 1. Ai sensi dell'Art. 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), le direttive applicative del programma poliennale deliberato dalla giunta regionale indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione o commercializzazione turistica relative agli esercizi di cui all'Art. 1. 2. I titolari di tali esercizi possono accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che sussistano gli elementi di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998.