Art. 7.
                        Controlli e sanzioni
    1.  I comuni svolgono l'attivita' ispettiva necessaria al fine di
assicurare   il   costante   rispetto   delle  presenti  disposizioni
applicando,  se  del  caso,  le  sanzioni di cui al comma 2, ai sensi
della   legge   regionale   28 aprile   1984,   n.   21   (Disciplina
dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative  di  competenza
regionale), comunicandone, in ogni caso, le risultanze alle province.
    2. 1 comuni applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti,
le sanzioni relative a:
      a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'Art. 1;
      b) superamento della capacita' ricettiva.
    3.  Le  province  applicano,  nella  misura  prevista dalle norme
vigenti, le sanzioni relative a:
      a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al comma 4
dell'art. 3;
      b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
      c) mancata  comunicazione  dei dati di cui al comma 5 dell'Art.
3.
    4.  In  caso  di  recidiva  le  sanzioni previste al comma 2 sono
raddoppiate  e,  nei  casi  piu' gravi, il comune puo' procedere alla
sospensione temporanea o alla chiusura dell'attivita'.