Art. 7. Controlli e sanzioni 1. I comuni svolgono l'attivita' ispettiva necessaria al fine di assicurare il costante rispetto delle presenti disposizioni applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), comunicandone, in ogni caso, le risultanze alle province. 2. 1 comuni applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative a: a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'Art. 1; b) superamento della capacita' ricettiva. 3. Le province applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative a: a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al comma 4 dell'art. 3; b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti; c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 dell'Art. 3. 4. In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 sono raddoppiate e, nei casi piu' gravi, il comune puo' procedere alla sospensione temporanea o alla chiusura dell'attivita'.