Art. 9.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  fa  fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella
parte   spesa   del   bilancio  regionale  che  verra'  dotato  della
disponibilita'  necessaria  in  sede  di  approvazione della legge di
bilancio  a  norma  di  quanto  disposto dal primo comma dell'Art. 11
della   legge   regionale   6 luglio   1977,   n.  31,  e  successive
modificazioni.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 21 agosto 2001
                                NEGRI