Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della disponibilita' necessaria in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'Art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 agosto 2001 NEGRI