Art. 2. Partecipazione della Regione 1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che la fondazione consegua il riconoscimento della personalita' giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1. 2. Il presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione. 3. La giunta presenta ogni due anni al consiglio una relazione sulle attivita' svolte dalla fondazione. 4. Il presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.