Art. 2.
                    Partecipazione della Regione
    1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che  la  fondazione  consegua  il  riconoscimento  della personalita'
giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui al
comma 2 dell'art. 1.
    2.  Il  presidente  della Regione e' autorizzato a compiere tutti
gli  atti  necessari  al  fine di perfezionare la partecipazione alla
fondazione.
    3.  La  giunta  presenta ogni due anni al consiglio una relazione
sulle attivita' svolte dalla fondazione.
    4.  Il  presidente  della  Regione  o  un suo delegato esercita i
diritti  inerenti  alla  qualita'  di  socio  fondatore della Regione
Emilia-Romagna.