Art. 4.
                         C o n t r i b u t i
    1.  La  Regione  e'  autorizzata  a concedere alla fondazione. un
contributo  annuale  il  cui  importo  viene stabilito dalla legge di
bilancio.
    2.  La  giunta  regionale,  nel quadro della programmazione delle
iniziative  in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative
e   progetti   speciali,   puo'  concedere  inoltre  alla  fondazione
contributi  una  tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di
bilancio.   I  criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  di  tali
contributi  vengono  stabiliti  dalla  giunta  regionale  con proprio
provvedimento.
    3.  La  fondazione  e'  tenuta a presentare alla Regione entro il
30 ottobre  dell'anno  precedente a quello di competenza un programma
di attivita' corredato del relativo piano finanziario.
    4.  La  giunta  regionale, allo scopo di garantire la continuita'
dei  programmi  della  fondazione,  concede e liquida alla fondazione
stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
    5.  La  fondazione  e'  tenuta  a  presentare  entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti
la  realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi
utili per la valutazione delle attivita' realizzate.