Art. 4. C o n t r i b u t i 1. La Regione e' autorizzata a concedere alla fondazione. un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. 2. La giunta regionale, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, puo' concedere inoltre alla fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalita' per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La fondazione e' tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attivita' corredato del relativo piano finanziario. 4. La giunta regionale, allo scopo di garantire la continuita' dei programmi della fondazione, concede e liquida alla fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1. 5. La fondazione e' tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attivita' realizzate.