Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilita' in sede dell'approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'Art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.