Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  fa  fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte   spesa   del  bilancio  regionale  che  saranno  dotati  della
necessaria  disponibilita'  in  sede  dell'approvazione annuale della
legge  di  bilancio,  a  norma  di quanto previsto dall'Art. 11 della
legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.