Art. 8. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'Art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'Art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 agosto 2001 NEGRI