Art. 8.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  del  comma  2 dell'Art. 127 della Costituzione e del comma 2
dell'Art.  31  dello  statuto  regionale ed entra in vigore il giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 21 agosto 2001
                                NEGRI