Art. 2. Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati 1. La presente legge promuove la predisposizione ed il cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale che interessino: a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o non ripristinabili; b) nelle aree golenali, gli immobili distrutti o non ripristinabili nonche' quelli gravemente danneggiati. 2. I contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a cofinanziare: a) l'elaborazione dello studio preliminare di cui all'Art. 4 e del piano di delocalizzazione di cui all'Art. 5; b) l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie. 3. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati al comune secondo le modalita' definite dalla giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati secondo quanto previsto dall'accordo di programma che approva il piano di delocalizzazione.