Art. 2.
 Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati

    1.   La   presente   legge  promuove  la  predisposizione  ed  il
cofinanziamento  di  piani di delocalizzazione di iniziativa comunale
che interessino:
      a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o
non ripristinabili;
      b) nelle   aree   golenali,   gli   immobili  distrutti  o  non
ripristinabili nonche' quelli gravemente danneggiati.
    2.  I  contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a
cofinanziare:
      a) l'elaborazione  dello studio preliminare di cui all'Art. 4 e
del piano di delocalizzazione di cui all'Art. 5;
      b) l'acquisizione    delle    aree   necessarie   per   attuare
l'intervento   e   la   realizzazione   delle   relative   opere   di
urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie.
    3.  I  contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati
al  comune secondo le modalita' definite dalla giunta regionale, dopo
la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art.
4.  I  contributi  di  cui  alla  lettera b) del comma 2 sono erogati
secondo  quanto  previsto  dall'accordo  di  programma che approva il
piano di delocalizzazione.