Art. 3.
                  Contributi integrativi ai privati

    1.  La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici
previsti  dall'Art.  3  dell'ordinanza  del Ministero dell'interno n.
3090  del 2000 e dall'Art. 4-bis della legge n. 365 del 2000, al fine
di  favorire  la  partecipazione  dei  soggetti  titolari di immobili
distrutti   o   non  ripristinabili  ovvero  di  immobili  gravemente
danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi in conto
interessi  attualizzati  o  in  conto  capitale  e  sono  destinati a
finanziare  la seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo
Stato:
      a) a  favore  dei soggetti proprietari di unita' immobiliari ad
uso di abitazione principale, fino al 100% delle spese di demolizione
dell'immobile distrutto o non ripristinabile o gravemente danneggiato
e  di  ripristino  ambientale  dell'area  di pertinenza nonche' delle
spese  di  acquisto,  recupero  o  nuova costruzione, nell'ambito del
piano  di  delocalizzazione,  di  una  unita' abitativa di superficie
utile  abitabile  non superiore a quella dell'immobile non recuperato
e,  comunque,  non  superiore  a  200  mq,  e per un valore a mq. non
superiore  ai  limiti  massimi  di  costo per gli interventi di nuova
edificazione   di   edilizia   residenziale   sovvenzionata.  Per  la
determinazione  della  superficie  utile abitabile, si fa riferimento
all'Art.  6,  comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei lavori
pubblici  5 agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 1994;
      b) a  favore  dei  proprietari  di  unita'  immobiliari  ad uso
abitativo  non  adibite  ad  abitazione principale, fino al 75% delle
spese  sostenute,  secondo le medesime tipologie e limiti di cui alla
lettera a);
      c) a  favore  dei  proprietari  di  unita'  immobiliari  ad uso
produttivo,  con riguardo alle spese di demolizione dell'immobile non
recuperato  e  di  ripristino  ambientale dell'area di pertinenza, di
quelle  di  acquisto,  recupero o nuova costruzione dell'insediamento
produttivo  nell'ambito  del  piano  di  delocalizzazione, nonche' di
quelle   di   trasferimento   delle  attrezzature  e  degli  impianti
produttivi.  Tali  finanziamenti  sono  concessi  secondo i criteri e
modalita' definiti con successivo atto della giunta regionale.
    3.   Per   l'autonoma   sistemazione  dei  nuclei  familiari  che
partecipano  all'attuazione  del  piano  di delocalizzazione, i quali
risultino  evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o
parzialmente  inagibile,  oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
e'  assegnato  un contributo mensile fino a L. 600.000 (pari a 309,87
Euro), integrativo rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'Art. 3
dell'ordinanza  del  Ministero  dell'interno n. 3090 del 2000, per la
durata  massima  di  tre  anni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    4.  Qualora l'ammontare complessivo dei contributi statali di cui
all'Art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3090 del 2000
e  all'Art.  4-bis  della  legge  n.  365  del  2000 e dei contributi
integrativi  di  cui  al presente articolo siano tali da coprire piu'
dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati danneggiati che non
partecipano  al  piano  di  delocalizzazione,  decadono  da eventuali
benefici  connessi ai danni causati da future calamita' naturali agli
stessi immobili di loro proprieta', secondo quanto previsto dal comma
5  dell'Art.  1  del  decreto  legge 11 giugno 1998, n. 180, recante:
"Misure  urgenti  per  la  prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore   delle   zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  regione
Campania",  convertito  in legge, con modifiche, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267.