Art. 7. Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico 1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unita' immobiliari danneggiate dalle calamita' dell'ottobre e del novembre 2000, che ricadano nelle aree ad elevato rischio idraulico perimetrate nel "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'Art. 1 del decreto legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998, approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino del Po n. 20 del 26 aprile 2001. 2.. A tal fine la Regione finanzia, con risorse proprie e con quelle rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e concede contributi ai privati titolari delle unita' immobiliari danneggiate, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti. 3. Trova altresi' applicazione la causa di decadenza di cui al comma 4 dell'Art. 3.