Art. 7.
Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico

    1.   La   Regione  favorisce  la  delocalizzazione  delle  unita'
immobiliari  danneggiate  dalle calamita' dell'ottobre e del novembre
2000,   che   ricadano   nelle  aree  ad  elevato  rischio  idraulico
perimetrate   nel   "Piano   straordinario  per  le  aree  a  rischio
idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'Art.
1  del  decreto  legge  n. 180 del 1998, convertito con modificazioni
dalla  legge  n.  267  del  1998, approvato con delibera del Comitato
istituzionale  dell'autorita'  di  bacino  del Po n. 20 del 26 aprile
2001.
    2..  A  tal  fine  la Regione finanzia, con risorse proprie e con
quelle  rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione
di  piani  di  delocalizzazione  di  iniziativa  comunale  e  concede
contributi  ai privati titolari delle unita' immobiliari danneggiate,
secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.
    3.  Trova  altresi'  applicazione la causa di decadenza di cui al
comma 4 dell'Art. 3.