Art. 8.
                          Norme finanziarie

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  mediante  l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel
bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilita'
a  norma  di  quanto  disposto  dall'Art.  11  della  legge regionale
6 luglio  1977,  n.  31,  a  integrazione  dei  finanziamenti statali
previsti  dall'Art.  4-bis  della  legge n. 365 del 2000, comprensivi
delle  assegnazioni  concesse  in  base  all'ordinanza  del Ministero
dell'interno  del  18 ottobre  2000, n. 3090 e successive modifiche e
integrazioni.