Art. 8. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di quanto disposto dall'Art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, a integrazione dei finanziamenti statali previsti dall'Art. 4-bis della legge n. 365 del 2000, comprensivi delle assegnazioni concesse in base all'ordinanza del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2000, n. 3090 e successive modifiche e integrazioni.