Art. 2. Limiti e condizioni 1. I conferimenti sono autorizzati a condizione che: a) risultino indispensabili per ovviare alla manifesta insufficienza dei fondi disponibili rispetto ai debiti sociali; b) risultino proporzionali alla quota azionaria posseduta e calcolati su un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a soddisfare l'insieme delle pretese creditorie; c) i soci disponibili al conferimento rappresentino almeno la meta' del capitale sociale; d) l'effettivo versamento sia subordinato alla previa adesione dei creditori al rimborso del credito nella misura resasi concretamente possibile; e) risultino prodromici alla fine delle operazioni di liquidazione ed alla conseguente estinzione della societa' che dovra' intervenire entro l'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato il conferimento.