Art. 2.
                         Limiti e condizioni
    1. I conferimenti sono autorizzati a condizione che:
      a) risultino   indispensabili   per   ovviare   alla  manifesta
insufficienza dei fondi disponibili rispetto ai debiti sociali;
      b) risultino  proporzionali  alla  quota  azionaria posseduta e
calcolati su un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a
soddisfare l'insieme delle pretese creditorie;
      c) i  soci  disponibili al conferimento rappresentino almeno la
meta' del capitale sociale;
      d) l'effettivo  versamento sia subordinato alla previa adesione
dei   creditori   al   rimborso   del  credito  nella  misura  resasi
concretamente possibile;
      e) risultino   prodromici   alla   fine   delle  operazioni  di
liquidazione ed alla conseguente estinzione della societa' che dovra'
intervenire  entro  l'esercizio  successivo  a  quello  in  cui viene
effettuato il conferimento.