Art. 3.
                             Competenza
    1.  Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2,
la  giunta  regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei
necessari   elementi   conoscitivi  e  valutativi,  se  effettuare  i
conferimenti, stabilendone l'ammontare nel rispetto dei limiti di cui
alla   presente   legge.   Della   decisione  viene  data  preventiva
informazione alla competente commissione consiliare.
    2.  I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti
richiesti ai sensi del comma 1 ovvero, effettuati i conferimenti, non
rispettano  il  termine  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera e) sono
revocati  dall'assemblea  o, qualora la Regione non esprima da sola i
voti sufficienti, sono proposti per la revoca.