Art. 3. Competenza 1. Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, la giunta regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei necessari elementi conoscitivi e valutativi, se effettuare i conferimenti, stabilendone l'ammontare nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge. Della decisione viene data preventiva informazione alla competente commissione consiliare. 2. I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti richiesti ai sensi del comma 1 ovvero, effettuati i conferimenti, non rispettano il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) sono revocati dall'assemblea o, qualora la Regione non esprima da sola i voti sufficienti, sono proposti per la revoca.