Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge e' autorizzata, per
l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni.
    2.  All'onere  relativo  si  provvede mediante istituzione, nello
stato di previsione della spesa. in termini di competenza e di cassa,
per  l'anno  finanziario  2001,  di apposito capitolo con la seguente
denominazione:  "Oneri  relativi  a conferimenti in conto capitale in
societa'  partecipate  in  liquidazione"  e  avente dotazione di pari
importo.
    3.  Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale
riduzione  delle  somme iscritte al capitolo n. 27170 del bilancio di
previsione 2001.
    4.  Agli  oneri che, per effetto dell'esercizio della facolta' di
cui  all'art.  3,  dovessero  eventualmente  derivare  a carico degli
esercizi  successivi  si  fara' fronte in sede di predisposizione dei
relativi bilanci.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 16 luglio 2001
GHIGO
    (*)  Si  precisa  che la Papac S.r.l. (e non S.p.a.) risulta, nel
frattempo, estinta.