Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni. 2. All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa. in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2001, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Oneri relativi a conferimenti in conto capitale in societa' partecipate in liquidazione" e avente dotazione di pari importo. 3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo n. 27170 del bilancio di previsione 2001. 4. Agli oneri che, per effetto dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 3, dovessero eventualmente derivare a carico degli esercizi successivi si fara' fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 16 luglio 2001 GHIGO (*) Si precisa che la Papac S.r.l. (e non S.p.a.) risulta, nel frattempo, estinta.