Art. 3.
                Tenuta del ruolo unico dei dirigenti
    1.  La  tenuta  del ruolo unico dei dirigenti comporta i seguenti
compiti:
      a) predisporre,  anche  mediante l'acquisizione dei dati presso
altri rami dell'amministrazione, costituire e tenere il ruolo unico;
      b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza
e l'aggiornamento continuo dei dati;
      c) iscrivere  ed  elaborare i dati secondo modalita' e processi
anche  informatizzati  che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia
del  ruolo  unico,  la  rilevazione  immediata della posizione, delle
situazioni  individuali,  della  professionalita'  e  degli incarichi
ricoperti  per  ciascun  dirigente  sino  all'entrata in vigore della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonche' successivamente;
      d) curare  correntemente  la  banca  dati  di  cui  all'art. 6,
comma 6, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
      e) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo
unico alle specificita' tecniche e professionali dei dirigenti;
      f) assicurare  che  il  trattamento dei dati sia effettuato nel
rispetto  delle  disposizioni  della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modifiche ed integrazioni;
      g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicita' dei
concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza, in modo da soddisfare alle
esigenze funzionali dei rami dell'amministrazione regionale;
      h) riferire   semestralmente  al  Presidente  della  Regione  o
all'assessore  regionale destinato alla presidenza, in caso di delega
delle  correlate  funzioni,  sulla  situazione  complessiva del ruolo
unico   anche   ai  fini  della  programmazione  degli  accessi  alla
dirigenza.