Art. 3. Tenuta del ruolo unico dei dirigenti 1. La tenuta del ruolo unico dei dirigenti comporta i seguenti compiti: a) predisporre, anche mediante l'acquisizione dei dati presso altri rami dell'amministrazione, costituire e tenere il ruolo unico; b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati; c) iscrivere ed elaborare i dati secondo modalita' e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, della professionalita' e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonche' successivamente; d) curare correntemente la banca dati di cui all'art. 6, comma 6, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; e) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificita' tecniche e professionali dei dirigenti; f) assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni; g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, in modo da soddisfare alle esigenze funzionali dei rami dell'amministrazione regionale; h) riferire semestralmente al Presidente della Regione o all'assessore regionale destinato alla presidenza, in caso di delega delle correlate funzioni, sulla situazione complessiva del ruolo unico anche ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza.