Art. 4. Criteri e modalita' per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti 1. I dati essenziali del ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere, altresi', inserite ulteriori informazioni relative: alla carriera ed alle eventuali responsabilita' disciplinari; alle esperienze professionali; ai livelli di funzioni svolte, nel senso delle postazioni dirigenziali cui e' stato preposto; alle specializzazioni ed abilitazioni professionali; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utili agli stessi precitati fini. 2. Le amministrazioni sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alla struttura competente alla tenuta del ruolo unico tutti i dati sopra indicati; la predetta struttura garantisce immediatamente l'accesso alle informazioni in parola per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I dati essenziali contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.