Art. 4.
                  Criteri e modalita' per la tenuta
                    del ruolo unico dei dirigenti
    1. I dati essenziali del ruolo a fianco del nominativo di ciascun
dirigente   sono   elencati  nella  tabella  allegata  che  fa  parte
integrante del presente regolamento. Nella banca dati, ai sensi e per
gli  effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29  e  successive modifiche ed integrazioni, devono essere, altresi',
inserite  ulteriori  informazioni  relative:  alla  carriera  ed alle
eventuali     responsabilita'     disciplinari;    alle    esperienze
professionali;  ai  livelli  di  funzioni  svolte,  nel  senso  delle
postazioni  dirigenziali cui e' stato preposto; alle specializzazioni
ed    abilitazioni    professionali;    ai   corsi   di   formazione,
specializzazione   e   aggiornamento   ai   quali   il  dirigente  ha
partecipato;  alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed
ogni altro elemento conoscitivo utili agli stessi precitati fini.
    2. Le amministrazioni sono tenute, entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, a trasmettere alla
struttura  competente  alla tenuta del ruolo unico tutti i dati sopra
indicati;  la  predetta struttura garantisce immediatamente l'accesso
alle  informazioni  in parola per il perseguimento delle finalita' di
cui  all'Art.  19  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni.
    3.  I dati essenziali contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le
ulteriori   informazioni   sono  consultabili  dalle  amministrazioni
pubbliche  interessate  al  conferimento  di  incarichi dirigenziali.
Coloro  che  abbiano  un  interesse  giuridicamente rilevante possono
accedere  alla consultazione nel rispetto delle norme sul trattamento
dei  dati  di  cui  alla  legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modifiche   ed   integrazioni   e   delle   norme  sull'accesso  alla
documentazione amministrativa.