Art. 5. Inserimento nel ruolo 1. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente Art. 4, comma 2, la struttura competente inserisce nel ruolo unico i dati essenziali ed entro ulteriori trenta giorni, altresi', le restanti informazioni. 2. Ai fini del conferimento degli incarichi, in relazione alla peculiarita' delle strutture, il ruolo unico al suo interno si articola in distinte sezioni per i dirigenti gia' appartenenti a ruoli tecnici o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche. L'area professionale di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' costituita dai dirigenti inseriti nelle sezioni tecniche, reclutati in ragione dell'abilitazione all'esercizio della professione. 3. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti del ruolo unico, le amministrazioni sono tenute a dare entro trenta giorni comunicazione alla struttura competente alla tenuta del ruolo unico medesimo, la quale procede alle necessarie annotazioni entro i successivi trenta giorni.