Art. 5.
                        Inserimento nel ruolo
    1.  Entro  i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
di  cui  al  precedente  Art.  4,  comma  2,  la struttura competente
inserisce nel ruolo unico i dati essenziali ed entro ulteriori trenta
giorni, altresi', le restanti informazioni.
    2.  Ai  fini  del conferimento degli incarichi, in relazione alla
peculiarita'  delle  strutture,  il  ruolo  unico  al  suo interno si
articola  in  distinte  sezioni  per  i dirigenti gia' appartenenti a
ruoli   tecnici   o   reclutati  in  ragione  delle  loro  specifiche
professionalita'  tecniche.  L'area  professionale di cui all'art. 6,
comma  7,  della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' costituita
dai  dirigenti  inseriti nelle sezioni tecniche, reclutati in ragione
dell'abilitazione all'esercizio della professione.
    3. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti del ruolo unico,
le   amministrazioni   sono   tenute   a  dare  entro  trenta  giorni
comunicazione  alla  struttura competente alla tenuta del ruolo unico
medesimo,  la  quale  procede  alle  necessarie  annotazioni  entro i
successivi trenta giorni.