Art. 3. Comitato promotore 1. Il comitato promotore, gia' istituito dalla amministrazione provinciale di Rovigo, e' integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da: a) due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del presidente della giunta regionale del Veneto e del presidente della commissione consiliare competente o loro delegati; b) un rappresentante o esperto designato dalla Accademia dei Concordi; c) un rappresentante o esperto designato dalla associazione culturale minelliana. 2. Il programma di interventi viene predisposto dal comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'Art. 2, comma 2. 3. La amministrazione provinciale di Rovigo, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalita' attuative.