Art. 3.
                         Comitato promotore
    1.  Il  comitato  promotore, gia' istituito dalla amministrazione
provinciale  di  Rovigo, e' integrato con provvedimento della stessa,
entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da:
      a) due  rappresentanti  della  Regione  del  Veneto individuati
nelle  persone del presidente della giunta regionale del Veneto e del
presidente della commissione consiliare competente o loro delegati;
      b) un  rappresentante  o  esperto designato dalla Accademia dei
Concordi;
      c) un  rappresentante  o  esperto  designato dalla associazione
culturale minelliana.
    2.  Il  programma  di  interventi  viene predisposto dal comitato
promotore,  entro  sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore della
presente  legge,  sulla  base dei progetti presentati dai soggetti di
cui all'Art. 2, comma 2.
    3.  La  amministrazione  provinciale  di  Rovigo,  nei successivi
quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e
le modalita' attuative.