Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati  in  lire  un  miliardo  per  l'anno  2001, si fa fronte
mediante  prelevamento  dal  capitolo  n.  80210 "Fondo globale spese
correnti" partita n. 9 iscritto nello stato di previsione della spesa
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2001  e
contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa
del  bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 70270
"Iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951
in  Polesine" con uno stanziamento di lire un miliardo per competenza
e cassa.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 3 agosto 2001
                                GALAN