Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire un miliardo per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" partita n. 9 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 70270 "Iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951 in Polesine" con uno stanziamento di lire un miliardo per competenza e cassa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 agosto 2001 GALAN