(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e principi 1. La Regione del Veneto e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. La realizzazione della finalita' di cui al comma 1 e' improntata ai seguenti principi: a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'Art. 2; b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale; c) promozione delle attivita' di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili; d) personalizzazione delle attivita' di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarita' delle persone disabili da inserire al lavoro; e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro consorzi, nonche' la funzione del sistema di formazione professionale.