(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del
                           7 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi
    1.  La  Regione del Veneto e le province promuovono l'inserimento
lavorativo  delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68.
    2.  La  realizzazione  della  finalita'  di  cui  al  comma  1 e'
improntata ai seguenti principi:
      a) coinvolgimento   delle   famiglie  dei  destinatari  di  cui
all'Art. 2;
      b) integrazione   e   collaborazione   fra   tutti   i  servizi
competenti, anche educativi e della formazione professionale;
      c) promozione  delle  attivita'  di  orientamento, istruzione e
formazione professionale a supporto delle persone disabili;
      d) personalizzazione  delle  attivita' di formazione e verifica
della  loro  efficacia  in  relazione alle peculiarita' delle persone
disabili da inserire al lavoro;
      e) cooperazione  fra  soggetti  pubblici  e privati accreditati
nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il
ruolo  delle  cooperative sociali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali"  e  loro  consorzi,  nonche'  la  funzione  del  sistema  di
formazione professionale.