Art. 10.
                          Convenzioni tipo
    1.  La  giunta regionale, sentite la commissione regionale per la
concertazione  tra  le  parti  sociali e il comitato di coordinamento
istituzionale  di cui all'Art. 19, cosi' come modificato dall'Art. 47
della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'Art. 21 della legge
regionale  16 dicembre  1998,  n.  31  anche  sulla  base delle linee
programmatiche  di  cui  all'Art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 ottobre  2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della
legge  12 marzo  1999,  n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili", approva i modelli di convenzione tipo che le province
stipulano  in  attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
    2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti
criteri  generali  di  indirizzo  in  tema di convenzioni di cui agli
articoli  11  e  12  della  legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente
integrabili  con  deliberazione  delle commissioni provinciali per le
politiche del lavoro.