Art. 10. Convenzioni tipo 1. La giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'Art. 19, cosi' come modificato dall'Art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'Art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 anche sulla base delle linee programmatiche di cui all'Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", approva i modelli di convenzione tipo che le province stipulano in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con deliberazione delle commissioni provinciali per le politiche del lavoro.