Art. 13.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge
per  le agevolazioni di cui all'Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.
68,  si  fa  fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione
del  Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
istituito  presso  il Ministero del lavoro, che andranno a costituire
la dotazione del capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il
diritto  al  lavoro  dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68",  iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'esercizio 2001.
    2.  La  Regione,  con  le  risorse di cui al comma 1 e a far data
dalla  loro  effettiva  assegnazione,  corrisponde  annualmente  alle
province  le  somme  occorrenti  per  gli  interventi  previsti dalla
presente legge.
    3.  Agli  ulteriori  oneri  derivanti  dai programmi regionali di
inserimento   lavorativo   e   servizi  connessi,  quantificabili  in
L. 400.000.000  per  l'anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini
di  competenza  e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n.
23030  denominato  "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di
cui all'Art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68".