Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le agevolazioni di cui all'Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del lavoro, che andranno a costituire la dotazione del capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001. 2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge. 3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in L. 400.000.000 per l'anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'Art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68".