Art. 5.
                     Programmazione provinciale
    1. In attuazione del programma regionale di cui all'Art. 4, ed in
coerenza  con  il  piano  provinciale  di  cui all'Art. 5 della legge
regionale  16 dicembre  1998,  n.  31,  le  province predispongono il
programma   annuale   degli  interventi  finalizzati  all'inserimento
lavorativo  delle persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi
e dei progetti da realizzare nel corso dell'anno e delle risorse agli
stessi destinate.
    2.  L'assegnazione  delle  risorse  di  cui  all'Art. 4, comma 2,
lettera   e)  sara'  operata  sulla  base  dei  risultati  conseguiti
nell'anno  precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita
relazione  da trasmettere alla giunta regionale entro il 30 settembre
di ogni anno.