Art. 5. Programmazione provinciale 1. In attuazione del programma regionale di cui all'Art. 4, ed in coerenza con il piano provinciale di cui all'Art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, le province predispongono il programma annuale degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da realizzare nel corso dell'anno e delle risorse agli stessi destinate. 2. L'assegnazione delle risorse di cui all'Art. 4, comma 2, lettera e) sara' operata sulla base dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita relazione da trasmettere alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.