Art. 6.
                 Servizio di inserimento lavorativo
    1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo
dei  disabili  secondo  le  modalita'  di cui all'Art. 36 della legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
    2.  Il  servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati
dal  programma  provinciale  di cui all'Art. 5 e si avvale dei centri
per  l'impiego  di cui all'Art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n.  469  "Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti locali di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
dell'Art.   1   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modificazioni.
    3.   Il  servizio  di  cui  al  comma  1,  per  le  attivita'  di
progettazione,  accompagnamento  e  valutazione  delle  politiche  di
inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell'Art. 7, comma
2,  della  legge  regionale  16 dicembre  1998,  n. 31, si avvale del
servizio  di  integrazione  lavorativa  delle  aziende  ULSS  di  cui
all'Art. 11.
    4.  Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e
di  formazione  professionale si avvale di specifiche convenzioni con
il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
    5.  Le  attivita'  di cui al comma 3 possono essere assicurate, a
mezzo  di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi
pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata
e professionalita' degli addetti.
    6.  La  Regione  realizza  il monitoraggio e la valutazione degli
interventi attuati.