Art. 6. Servizio di inserimento lavorativo 1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei disabili secondo le modalita' di cui all'Art. 36 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31. 2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal programma provinciale di cui all'Art. 5 e si avvale dei centri per l'impiego di cui all'Art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'Art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni. 3. Il servizio di cui al comma 1, per le attivita' di progettazione, accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'Art. 11. 4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale. 5. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalita' degli addetti. 6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.