Art. 8.
           Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
    1. E' istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili
ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
    2.  Il  fondo di cui al comma 1 e' anche alimentato dalle risorse
di cui all'Art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
    3. La giunta regionale istituisce la commissione regionale per la
gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed e' composta da:
      a) l'assessore  regionale alle politiche dell'occupazione o suo
delegato, con funzioni di presidente;
      b) il  segretario regionale competente in materia di formazione
e lavoro con funzioni di vicepresidente;
      c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali,
dei  quali  almeno  uno espresso dalle organizzazioni regionali della
cooperazione,   settore   sociale,  e  quattro  rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori designati dalla commissione
regionale  per  la concertazione tra le parti sociali di cui all'Art.
19,  della  legge  regionale  16  dicembre  1998,  n.  31, cosi' come
modificato dall'Art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
      d)    quattro    rappresentanti    delle    associazioni    dei
disabili maggiormente  rappresentative  a livello regionale dei quali
almeno  uno  rappresentante delle associazioni dei disabili psichici,
espressi secondo specifica procedura definita dalla giunta regionale;
      e) quattro rappresentanti delle province designati dal comitato
di  coordinamento  istituzionale  di  cui  all'Art.  21  della  legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
    4.  I  compiti  di segreteria della commissione di cui al comma 3
sono  svolti  dalla  direzione  regionale  competente  in  materia di
lavoro.
    5.  La  giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta
delle  designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del
comma  3  o se in possesso di almeno la meta' piu' uno delle medesime
designazioni, provvede all'insediamento della commissione.