Art. 8. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili 1. E' istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' anche alimentato dalle risorse di cui all'Art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. La giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente; c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'Art. 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, cosi' come modificato dall'Art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5; d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale dei quali almeno uno rappresentante delle associazioni dei disabili psichici, espressi secondo specifica procedura definita dalla giunta regionale; e) quattro rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'Art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31. 4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro. 5. La giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la meta' piu' uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.