Art. 9.
Ripartizione  del  fondo  nazionale  per  il  diritto  al  lavoro dei
                              disabili
    1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 19,
cosi'  come  modificato dall'Art. 47 della legge regionale 9 febbraio
2001,  n.  5 e all'Art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31  ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio
2000,  n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare,
alla  ripartizione  fra  le  province  delle  risorse  assegnate alla
Regione  del  Veneto  a  valere sul fondo nazionale per il diritto al
lavoro  dei  disabili.  Le stesse sono destinate alle agevolazioni di
cui all'Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
    2.  Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento
regionale  sara'  operata  distinta imputazione al fondo regionale di
cui all'Art. 8.