Art. 9. Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili 1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 19, cosi' come modificato dall'Art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'Art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sara' operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all'Art. 8.