Art. 3.
Comitato  scientifico  per la promozione della figura e dell'opera di
                               Ruzante
    1. Per la elaborazione del programma delle iniziative da proporre
alla  giunta  regionale  e'  istituito il comitato scientifico per la
promozione della figura ed opera di Ruzante.
    2.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto del presidente della
giunta regionale ed e' composto da:
      a) l'assessore  regionale  alle  politiche  per  la  cultura  e
l'identita' veneta, che lo presiede, o suo delegato;
      b) il  presidente  della  commissione  consiliare competente in
materia di cultura, o suo delegato;
      c) il   segretario  regionale  alla  cultura  e  alla  pubblica
istruzione, o suo delegato;
      d) cinque esperti nella materia indicati dalla giunta regionale
tra docenti, cultori e ricercatori universitari in materie letterarie
e critici teatrali.
    3.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato sono svolte da un
funzionario della competente direzione.
    4.  Ai componenti esterni del comitato scientifico e' corrisposta
una  indennita'  di  partecipazione alle sedute nella misura prevista
dall'Art. 187 della legge regionale 10 giugno1991, n. 12; agli stessi
e'  altresi'  corrisposto,  ove  spetti,  il  rimborso delle spese di
viaggio  nella misura e secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente per i dirigenti della Regione.