Art. 3. Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante 1. Per la elaborazione del programma delle iniziative da proporre alla giunta regionale e' istituito il comitato scientifico per la promozione della figura ed opera di Ruzante. 2. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto da: a) l'assessore regionale alle politiche per la cultura e l'identita' veneta, che lo presiede, o suo delegato; b) il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura, o suo delegato; c) il segretario regionale alla cultura e alla pubblica istruzione, o suo delegato; d) cinque esperti nella materia indicati dalla giunta regionale tra docenti, cultori e ricercatori universitari in materie letterarie e critici teatrali. 3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della competente direzione. 4. Ai componenti esterni del comitato scientifico e' corrisposta una indennita' di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'Art. 187 della legge regionale 10 giugno1991, n. 12; agli stessi e' altresi' corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente per i dirigenti della Regione.