Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in complessive L. 700 milioni per il biennio 2001-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli importi accantonati nella partita n. 3 del fondo globale spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, per L. 300 milioni relativamente all'anno 2001 e L. 400 milioni per l'anno 2002. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e' istituito il capitolo n. 70232 denominato "Spese per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante" con lo stanziamento di L. 300 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 2001 e di L. 400 milioni per sola competenza per l'anno 2002. 3. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'Art. 3, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 agosto 2001 GALAN