Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  1 e 2 della presente
legge,  quantificati  in  complessive  L. 700  milioni per il biennio
2001-2002,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione degli
importi  accantonati  nella  partita  n.  3  del  fondo globale spese
correnti  di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della
spesa   del   bilancio  pluriennale  2001-2003,  per  L. 300  milioni
relativamente all'anno 2001 e L. 400 milioni per l'anno 2002.
    2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e' istituito il capitolo n.
70232  denominato  "Spese  per  le celebrazioni del quinto centenario
della  nascita di Ruzante" con lo stanziamento di L. 300 milioni, per
competenza  e per cassa, per l'anno 2001 e di L. 400 milioni per sola
competenza per l'anno 2002.
    3.  Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'Art. 3, si
fa  fronte  con  lo  stanziamento  del capitolo n. 3002 "Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni", iscritto
nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 3 agosto 2001
                                GALAN