Art. 11. Funzioni proprie 1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie: a) formula, ai sensi dell'Art. 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti; b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'Art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997; c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione; d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni; e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni; f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell' informazione, nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale; h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attivita' di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Universita', organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti; i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni; l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunita', con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con l'associazione stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni; m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonche' degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni; o) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese radiotelevisive; p) vigila, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a cio' preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non siano superati.