Art. 11.
                          Funzioni proprie
    1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
      a) formula, ai sensi dell'Art. 1, comma 6, lettera a) numeri 1)
e  2)  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo
schema  di  piano  nazionale  di assegnazione e di ripartizione delle
frequenze  trasmesso  alla  Regione,  nonche'  sui bacini di utenza e
sulla localizzazione dei relativi impianti;
      b) formula  proposte  di parere sul progetto di rete televisiva
senza  risorse  pubblicitarie di cui all'Art. 3, comma 9, della legge
n. 249/1997;
      c) esprime  parere  preventivo sui provvedimenti che la Regione
adotta    per   disporre   agevolazioni   a   favore   di   emittenti
radiotelevisive,  di  imprese  di  editoria locale e di comunicazioni
operanti nella regione;
      d) esprime  parere  preventivo  sui  disegni di legge regionali
disciplinanti  in  tutto o in parte la materia rientrante nel settore
delle comunicazioni;
      e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
      f) cura   il  monitoraggio  e  l'analisi  delle  programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
      g) formula  proposte in ordine a forme di collaborazione fra la
concessionaria  del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le
istituzioni  e  gli  organismi culturali o gli organismi operanti nel
settore  dell'  informazione, nonche' sui contenuti delle convenzioni
che  possono  essere  stipulate  dalla  Regione  con  i concessionari
privati in ambito locale;
      h) formula   proposte   e   assume  ogni  opportuna  iniziativa
nell'ambito  delle attivita' di formazione e di ricerca in materia di
informazione   e  comunicazione  radiotelevisiva  e  multimediale,  a
livello  regionale  e  locale,  sentendo  l'ordine  dei giornalisti e
dell'associazione  della  stampa del Veneto, anche tramite conferenze
regionali  sull'informazione  e comunicazione e attraverso la stipula
di  convenzioni  con  Universita', organismi specializzati pubblici e
privati, studiosi ed esperti;
      i) cura  ricerche  e  rilevazioni  sull'assetto  e sul contesto
socio-economico  delle  imprese  operanti  a  livello regionale nelle
comunicazioni;
      l) attua  idonee  forme  di  consultazione,  sulle  materie  di
competenza,  con  la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico   radiotelevisivo,   con  le  associazioni  delle  emittenti
private,   con   le   associazioni   dell'editoria   locale,  con  le
associazioni  degli  utenti, con la commissione regionale per le pari
opportunita',   con   l'ordine   dei   giornalisti,  con  gli  organi
dell'amministrazione scolastica, con l'associazione stampa del Veneto
e  con  gli  altri  eventuali  soggetti  collettivi  interessati alle
comunicazioni;
      m) cura,  avvalendosi  anche  delle  segnalazioni  che i comuni
titolari  del  rilascio  delle relative concessioni e i gestori degli
impianti  sono  tenuti  a  inviare,  la tenuta dell'archivio dei siti
delle  postazioni emittenti radiotelevisive nonche' degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
      n) regola  l'accesso  radiofonico e televisivo regionale di cui
alla  legge  14 aprile  1975,  n.  103  "Nuove  norme  in  materia di
diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
      o) cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del registro regionale
delle imprese radiotelevisive;
      p) vigila,  in  collaborazione  con  l'agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  (ARPAV)  e  gli  altri  organismi  a  cio'
preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa
ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica
che  tali  tetti,  anche  per  effetto  congiunto  di  piu' emissioni
elettromagnetiche, non siano superati.