Art. 14. Programmazione delle attivita' 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato presenta alla giunta e al consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorita' per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il comitato presenta al consiglio regionale e all'Autorita' una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione e' allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del consiglio regionale. 3. Il comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma d'attivita' e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attivita' svolta nell'anno precedente.