Art. 14.
                   Programmazione delle attivita'
    1.  Entro  il 15 settembre di ogni anno il comitato presenta alla
giunta  e  al  consiglio  regionale,  per  l'approvazione  e  per  la
quantificazione  della  relativa spesa, ed all'Autorita' per la parte
relativa  alle  funzioni  da essa delegate, il programma di attivita'
per  l'anno  successivo,  con  l'indicazione  del relativo fabbisogno
finanziario.
    2.  Entro  il  31 marzo  d'ogni  anno  il  comitato  presenta  al
consiglio  regionale  e  all'Autorita'  una relazione conoscitiva sul
sistema  delle  comunicazioni  in  ambito  regionale, con particolare
riferimento al settore radiotelevisivo, nonche' sull'attivita' svolta
nell'anno  precedente,  dando conto nella stessa anche della gestione
della  propria  dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle
funzioni  proprie  sia per quella relativa alle funzioni delegate. La
predetta  relazione  e' allegata al rendiconto annuale della gestione
finanziaria del consiglio regionale.
    3. Il comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti
informativi,  il programma d'attivita' e la relazione conoscitiva sul
sistema  delle  comunicazioni  in  ambito  regionale e sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.