Art. 18.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati  in  lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte
mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa,
dello  stanziamento  del  capitolo  n.  3426  denominato  "Spese  per
l'attivita'  di  informazione  della giunta regionale" iscritto nello
stato   di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
    2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio per
l'esercizio  finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con
la  denominazione  "Spese per il funzionamento del comitato regionale
per  le  comunicazioni",  con  lo  stanziamento  di L. 415 milioni in
termini di competenza e cassa.
    3.  Per  gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo n.
3448  e'  determinato  ai  sensi  dell'Art.  32 della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.