Art. 18. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l'attivita' di informazione della giunta regionale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione "Spese per il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni", con lo stanziamento di L. 415 milioni in termini di competenza e cassa. 3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo n. 3448 e' determinato ai sensi dell'Art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.